Cessazione materia contendere per riliquidazione pensione in pendenza giudizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 44 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento operata dall’istituto previdenziale in pendenza del giudizio d’appello, con applicazione dell’aliquota di rendimento richiesta dall’appellante, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria consegue alla constatata soddisfazione della pretesa sostanziale, non alla fondatezza originaria del gravame. Le spese del grado possono essere compensate quando l’istituto abbia provveduto senza irragionevole ed imprudente ritardo, anche in ragione della notoria mole di lavoro affrontata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il giudice di primo grado chiedendo il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema misto, retributivo-contributivo, con applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

La domanda era stata rigettata. L’interessato ha proposto appello, censurando la sentenza per erronea individuazione del petitum sostanziale e per violazione del principio di economia processuale. Costituendosi, l’INPS ha rappresentato di avere già provveduto a riliquidare la pensione con l’aliquota richiesta e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene all’esito processuale di un giudizio pensionistico nel quale la pretesa dell’appellante risulti integralmente soddisfatta dall’amministrazione in pendenza del grado d’appello. La Corte verifica, anzitutto, l’effettività della riliquidazione, sulla scorta della sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e della circolare INPS n. 107 del 14 luglio 2021.

Il Collegio rileva che entrambe le parti hanno convenuto per la cessazione. La riliquidazione avvenuta in pendenza di giudizio, con applicazione dell’aliquota richiesta con l’appello, comporta come naturale conseguenza la cessazione della materia del contendere. La pronuncia non accerta dunque la fondatezza originaria del gravame, ma prende atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione. Il Collegio constata i tempi con i quali l’istituto previdenziale ha provveduto alla riliquidazione, escludendo un irragionevole ed imprudente ritardo, anche in relazione alla notoria mole di lavoro quotidianamente affrontata dall’istituto medesimo.

Sul governo delle spese di giudizio incide, inoltre, la gratuità delle cause previdenziali, che esclude la necessità di ulteriori provvedimenti sul punto. L’esito è dunque di cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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