Esenzione Irpef sulla pensione delle vittime del dovere: beneficio di natura soggettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 25 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’Irpef prevista dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applica a tutti i trattamenti pensionistici di cui sia titolare la vittima del dovere o il soggetto ad essa equiparato, a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha dato luogo allo status. Il beneficio ha natura esclusivamente soggettiva e i richiami alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 valgono solo a delimitare l’ambito dei destinatari, non dei trattamenti beneficiati. Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia con cui il pensionato domandi di percepire la pensione senza la ritenuta fiscale operata dall’INPS quale sostituto d’imposta. L’Istituto è legittimato passivo, poiché la questione dell’effettiva titolarità del rapporto attiene al merito.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie. Con successiva richiesta ha domandato all’INPS l’esenzione dall’imposizione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. L’istanza è rimasta senza esito.
Il pensionato ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esonero dalla ritenuta Irpef e la condanna dell’Istituto a cessare la trattenuta e a porre in pagamento l’importo lordo. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo in subordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia. Disposta l’integrazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, questa ha prospettato la cessazione della materia del contendere per l’accordo conciliativo intervenuto davanti al giudice tributario.
La Motivazione della Corte
Sulla giurisdizione il Collegio richiama l’art. 1, secondo comma, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016 e la giurisprudenza di legittimità secondo cui spettano in via esclusiva alla Corte dei conti tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Non si controverte di rimborso di somme né si impugna alcun atto impositivo: oggetto del giudizio è il diritto a percepire la pensione nella misura intera, senza la ritenuta.
Quanto alla legittimazione passiva dell’INPS, la Corte ne afferma la sussistenza. Le condizioni dell’azione si valutano sulla base della prospettazione attorea: il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della ritenuta operata dall’Istituto quale sostituto d’imposta, mentre la questione dell’effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito. Non giova il richiamo alla giurisprudenza che esclude la legittimazione dell’ente nelle cause di rimborso davanti al giudice tributario, perché qui non si domanda la ripetizione di somme non dovute.
Sulla pretesa cessazione della materia del contendere, la Sezione distingue i due giudizi: quello tributario attiene al rapporto d’imposta e alla legittimità del prelievo già operato alla fonte; quello contabile ha per oggetto il rapporto previdenziale e mira ad accertare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute. L’accordo conciliativo sul rimborso di talune annualità non incide, dunque, sull’odierna controversia.
Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 applica i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici di cui godono le vittime del dovere, senza richiedere la correlazione con l’evento che ha determinato lo status. I richiami normativi sono funzionali solo a delimitare i destinatari. La Corte aderisce al principio enunciato da Cass. n. 4873 del 2025 e richiama la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 2025, con cui l’amministrazione ha riconosciuto l’esenzione su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie.
La Corte dichiara pertanto il diritto del ricorrente all’esenzione Irpef sulla pensione in godimento e condanna l’INPS a porre fine alla trattenuta, compensando integralmente le spese di lite per la pregressa posizione restrittiva e il recente intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria.
Nota della Redazione
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