Cessazione materia contendere su riliquidazione pensionistica ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 172 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento secondo l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, il riconoscimento del diritto intervenuto in via amministrativa da parte dell’INPS prima della decisione determina la cessata materia del contendere, non essendo più ravvisabile alcun interesse delle parti alla pronuncia. Il silenzio serbato dall’ente previdenziale sulla diffida ad adempiere, non fornendo elementi utili a comprendere l’intervenuta applicazione del regime favorevole, giustifica la condotta dei ricorrenti e integra giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio. La declaratoria presuppone che la riliquidazione sia avvenuta in applicazione del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.
Il Fatto
I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza con il sistema misto retributivo/contributivo e con anzianità utile inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, hanno proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione della percentuale di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Dopo una istanza amministrativa rimasta priva di riscontro, i ricorrenti hanno richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e segnatamente la sentenza n. 1/2021/QM, secondo cui la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. L’INPS si è costituita eccependo che la riliquidazione era già intervenuta prima della proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha escluso la sussistenza di questioni preliminari ed è passato all’esame del merito. Sulla base della documentazione in atti, la domanda formulata in giudizio è stata ritenuta integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS, con applicazione del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.
Ne è derivata la declaratoria di cessata materia del contendere, non residuando alcun interesse delle parti a una pronuncia sul diritto ormai riconosciuto. Il giudice ha valorizzato in particolare le evidenze rappresentate dalla difesa dei ricorrenti nella memoria conclusionale, con cui si è dato atto che la riliquidazione era concretamente intervenuta.
La Corte ha altresì esaminato la posizione dei ricorrenti alla luce dell’affidamento dagli stessi nutrito circa la mancata riliquidazione, affidamento determinato dal silenzio serbato dall’INPS rispetto alla diffida ad adempiere. Tale silenzio non aveva fornito elementi utili per comprendere che la riliquidazione avesse riguardato proprio l’applicazione del regime favorevole di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Su tali basi il giudice ha ritenuto giustificabile la condotta processuale dei ricorrenti, escludendo che la loro iniziativa potesse essere sanzionata sul piano delle spese. Ha quindi disposto la compensazione delle spese del giudizio per la sussistenza di giusti motivi, definendo il processo con la declaratoria di cessata materia del contendere.
Nota della Redazione
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