Coefficiente 2,44% annuo quota retributiva militari sistema misto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 67 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio maturato al 31 dicembre 1995. Il beneficio dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non si traduce in una aliquota fissa del 44%, ma in un criterio di calcolo parametrato all’effettiva anzianità. Il principio opera anche per chi al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità inferiore ai 15 anni.
Il Fatto
L’appellante, ex militare in quiescenza, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995: alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva di 12 anni e 11 mesi, inferiore ai diciotto anni. Egli ha impugnato la determinazione dell’INPS lamentando che la quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione territoriale ha rigettato il ricorso, ritenendo la norma invocata inapplicabile a chi non avesse maturato quindici anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, e ha compensato le spese. L’appellante ha censurato la decisione chiedendo la riforma con applicazione del beneficio. L’INPS non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara la contumacia dell’INPS, ritualmente evocato e non costituitosi. Nel merito, la questione riguarda il computo della quota retributiva per i militari cessati dal servizio con più di 20 anni di anzianità che al 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di 18 anni di servizio, nella specie 12 anni e 11 mesi.
La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, chiamate a decidere sulla corretta interpretazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Con la sentenza n. 1/2021/QM, depositata il 4 gennaio 2021, è stato enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Con la successiva sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno precisato che il medesimo coefficiente va applicato anche per il calcolo della quota retributiva di coloro che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni. La Sezione d’appello rileva che l’oggetto originario della domanda del pensionato non era riferito a una specifica aliquota, ma all’applicazione della modalità di calcolo delineata dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973; le Sezioni riunite hanno accertato il diritto rivendicato individuando in concreto l’aliquota di riferimento.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il trattamento di quiescenza va rideterminato applicando il coefficiente del 2,44% annuo per ciascun anno di servizio maturato al 31 dicembre 1995. Sulle somme dovute dall’INPS sono riconosciuti gli interessi legali anno per anno, integrati con la svalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT ove eccedente, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Quanto alle spese, fermo il non luogo a provvedere per quelle di giustizia, si dispone la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., avuto riguardo all’intervenuto mutamento della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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