Appello inammissibile se sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. III App. n. 61 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi dinanzi alla Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti l’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La procura conferita in primo grado a un difensore abilitato non sana il vizio, ove l’atto sia stato sottoscritto esclusivamente dal difensore privo dello ius postulandi. L’eventuale conseguimento dell’abilitazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso e anteriore all’udienza di discussione non incide sulla validità dell’atto. La notificazione eseguita dal difensore non abilitato è inesistente e l’appello è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio.

Il Fatto

Un ex militare in quiescenza, titolare di pensione computata con sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, ha impugnato la determinazione di pensione dell’INPS davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto. Il ricorrente lamentava che la quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Dopo la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, il pensionato ha chiesto in giudizio il ricalcolo con il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile. La Sezione territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda, perché proposta per la prima volta in giudizio senza preventiva istanza amministrativa, rigettando il ricorso nel merito. Il pensionato ha proposto appello, chiedendo in via principale l’applicazione dell’art. 54 e, in subordine, del coefficiente indicato dalle Sezioni Riunite; l’INPS ha resistito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di ammissibilità del gravame. Ai sensi dell’art. 28 c.g.c., nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato e, davanti alle Sezioni di appello e alle Sezioni riunite, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L’art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce che l’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti.

Da tale previsione discende, secondo la giurisprudenza richiamata (Corte di cassazione n. 17317/2020, Cons. giust. amm. Sicilia n. 727/2020, Appello Sicilia n. 27/2023, Sezione Terza centrale n. 340/2022 e n. 251/2022), che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l’appello proposto da un soggetto sfornito dello ius postulandi. La notificazione eseguita dal difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità.

Nel caso concreto, l’atto di appello era stato sottoscritto esclusivamente da un avvocato che, dalle verifiche di segreteria, non risultava iscritto nell’albo dei cassazionisti al momento della presentazione del ricorso. Tutte le notifiche erano state eseguite dal medesimo difensore.

La Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che nella procura rilasciata in primo grado al difensore fosse associato un altro professionista abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, poiché l’appello era stato sottoscritto esclusivamente dal primo avvocato, non ammesso. Parimenti irrilevante è risultato il conseguimento dell’abilitazione in un periodo successivo alla presentazione del ricorso e anteriore all’udienza di discussione.

L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite del grado ai sensi dell’art. 31, comma 3, ultimo periodo, c.g.c., e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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