Controllo PNRR su impianto sportivo: criticità e raccomandazioni della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 264 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo sulla gestione dei progetti finanziati con risorse a valere sul PNRR, la Sezione regionale di controllo accerta profili di criticità quando il soggetto attuatore non fornisce integralmente le informazioni richieste e non assicura il diligente aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS. Il rispetto del cronoprogramma e la corretta rendicontazione dei costi costituiscono obblighi funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano. Il mancato riscontro alle richieste istruttorie e il divario tra costi realizzati e pagamenti approvati integrano elementi di allarme che giustificano la raccomandazione di adottare ogni misura utile alla realizzazione dell’opera nei termini previsti. Il controllo non sfocia in una pronuncia sanzionatoria, ma in una deliberazione di accertamento con raccomandazioni e richiesta di aggiornamento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo, disciplinato dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021, sulla gestione del progetto identificato dal CUP J85B22000290006, relativo alla realizzazione di un impianto sportivo polivalente indoor, di cui è soggetto attuatore il Comune di Benevento, per un valore complessivo di euro 2.640.000,00, nell’ambito della misura M5C2I2.1.
Con nota istruttoria, il magistrato ha chiesto all’Ente una relazione sullo stato di avanzamento, muovendo dai dati desumibili dal sistema ReGiS: assenza di un soggetto aggiudicatario per il codice procedura indicato, fine lavori prevista al 31 gennaio 2026, costi realizzati per euro 1.020.094,72 e pagamenti approvati pari a zero. Il Comune ha risposto con due relazioni dirigenziali, una per la gestione amministrativa e una per quella economico-finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva anzitutto una carenza informativa. Con riguardo alla gestione amministrativa, per le richieste relative alle singole fasi del progetto, il soggetto attuatore si è limitato a dichiarare che l’intervento “è in corso”, omettendo le informazioni puntuali richieste. Sul versante economico-finanziario, non è stato dato alcun riscontro ai chiarimenti sull’applicazione dell’art. 15, commi 3 e 4, del d.l. n. 77 del 2021, né sulla confluenza delle risorse nel risultato di amministrazione né sulle modalità di accertamento delle entrate.
Quanto al cronoprogramma, dagli accessi diretti al sistema informativo ReGiS alla data del 14 novembre 2025 emerge il rispetto dell’iter, con un lieve ritardo nella sola fase di esecuzione dei lavori, iniziata il 6 settembre 2025 rispetto al 1° settembre previsto. La data di fine resta confermata al 30 gennaio 2026. L’unico documento allegato a tale fase risulta però il verbale di consegna parziale dei lavori del 6 settembre 2023, redatto a norma dell’art. 5 del d.m. n. 49 del 2018 e dell’art. 3 dell’Allegato II.14 al d. lgs. n. 36 del 2023, dal quale decorre il tempo utile di 540 giorni dalla consegna definitiva.
Sul piano finanziario, la Sezione sottolinea il divario tra i costi realizzati, pari al 38,6 per cento dell’importo finanziato, e i pagamenti approvati, ancora pari a euro 0,00. Tale scostamento non è di per sé indice di irregolarità, ma conferma la necessità di un aggiornamento costante e veritiero dei dati.
La Sezione richiama il quadro euro-unitario del RRF e la disciplina interna sui trasferimenti delle risorse ai soggetti attuatori. Su questa base, pur non riscontrando scostamenti sostanziali del cronoprogramma, raccomanda l’adozione di ogni misura utile alla realizzazione dell’opera nei termini del Piano e un diligente e tempestivo aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS.
Con il dispositivo, la Corte accerta, allo stato degli atti, la presenza dei profili di criticità descritti, dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale, richiede una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026 e ordina la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.
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Nota della Redazione
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