Motivazione apparente sull’opzione tra trattamenti pensionistici concorrenti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 153 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont. Il vizio di difetto di motivazione su una questione di fatto è deducibile in appello soltanto quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione meramente apparente, ossia fondata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi. Integra motivazione apparente, e quindi motivo di diritto, la pronuncia che affermi una decadenza dell’interessato dall’opzione tra due trattamenti pensionistici concorrenti senza esternare le ragioni per cui egli sarebbe stato effettivamente messo nelle condizioni di interloquire sui conteggi depositati dal Commissario ad acta. Ne consegue l’annullamento della sentenza in parte qua e la rimessione degli atti al primo giudice per il merito e per le spese del grado d’appello, ai sensi dell’art. 170, comma 4, cod. giust. cont.
Il Fatto
Un militare in congedo della Guardia di Finanza ha ottenuto, con la sentenza n. 659/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, confermata dalla decisione n. 671/2015 della Sezione III centrale d’appello, il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria dal settembre 1975 al giugno 2008 e di quarta categoria dal giugno 2008 a vita. Il Comando Generale ha quindi emanato il decreto di concessione, trasmesso all’INPS per l’applicazione. L’istituto previdenziale ha però segnalato l’esistenza di altra pensione ordinaria a carico dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato, dal luglio 1991.
Perdurando l’inadempimento, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi alla Sezione pugliese, che ha nominato un Commissario ad acta. Il primo giudice ha accolto la domanda solo per i ratei maturati dal settembre 1975 al giugno 1991, negando l’esecuzione per il periodo successivo, sul presupposto che l’interessato non avesse esercitato la scelta tra i due trattamenti concorrenti. Contro tale decisione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto accolto la richiesta di estromissione dal giudizio del Comando della Guardia di Finanza, evocado ai soli fini della denuntiatio litis e nei cui confronti non risulta formulata alcuna domanda. Tale circostanza preclude però il riconoscimento delle spese di costituzione.
Quanto al merito, la Corte ha ricordato che in materia pensionistica l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, mentre costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio o di guerra e alla classifica o aggravamento di lesioni. La Corte ha richiamato i criteri delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000: il vizio di motivazione è deducibile in appello solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente, per tale intendendosi quella che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.
Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che il primo giudice ha ritenuto la mancata esecuzione del giudicato per il periodo successivo al giugno 1991 fondandola su una pretesa decadenza dall’opzione tra i due trattamenti concorrenti. La Sezione territoriale non ha però esplicitato le ragioni per cui l’interessato sarebbe stato preventivamente e adeguatamente messo in condizione di interloquire sui conteggi depositati dal Commissario ad acta, nonostante l’obiettiva difficoltà di intelligibilità degli stessi.
La Corte ha valorizzato la circostanza che i conteggi sono stati depositati il 20 novembre 2020, a ridosso dei ristretti termini previsti dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, nella versione vigente all’epoca, per l’istanza di discussione orale e per il deposito di brevi note in vista dell’udienza cartolare. Il primo giudice non ha neppure chiarito perché non abbia stimolato d’ufficio l’esercizio dell’opzione, pur avendo mostrato di condividere la soluzione operativa prefigurata dal ricorrente.
Trattandosi di omessa motivazione su punti decisivi implicanti accertamenti di fatto, la Corte ha accolto l’appello e annullato la sentenza nella sola parte relativa all’esecuzione per il periodo successivo al 30 giugno 1991, rimettendo gli atti al primo giudice per il merito e per le spese del grado d’appello. La sentenza resta ferma per il periodo dal settembre 1975 al giugno 1991.
Nota della Redazione
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