Gestione economale, discarico dei buoni e colpa grave dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 200 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la declaratoria di irregolarità e il non discarico del contabile costituiscono esiti distinti: il primo consegue alla mera inosservanza delle disposizioni che regolano la gestione; il secondo presuppone un ammanco di cassa, al cui ripiano il contabile è condannato. La spesa economale è discaricabile solo se la documentazione ne prova l’effettività e l’inerenza ai fini istituzionali dell’ente; gli scontrini non parlanti, privi dell’indicazione del bene, non assolvono tale onere. Rileva, ai fini dell’addebito, la colpa grave, desumibile dal complesso delle irregolarità e dal dovere di segnalare gli scostamenti dalle procedure. È illegittima, e non discaricabile, l’erogazione dell’indennità di trasferta soppressa da norma primaria, che prevale sulla fonte regolamentare.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Puglia aveva giudicato irregolare il conto giudiziale dell’agente contabile per la gestione economale di un ente locale, condannandolo al pagamento di circa 111.677,00 euro. Il magistrato relatore aveva contestato plurimi profili: omessa acquisizione delle determine trimestrali di discarico, mancato pareggio del conto, formazione di residui, utilizzo di somme impegnate in esercizi precedenti, superamento dei limiti di spesa, difetto di urgenza e documentazione inidonea a provare l’inerenza delle spese.

L’economo ha proposto appello, deducendo l’assenza di pregiudizio erariale, l’erroneità della ricostruzione contabile, la mancanza di colpa grave e la riconducibilità di tutte le spese ai fini istituzionali. La Procura generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla distinzione tra irregolarità del conto e non discarico, fondata sugli artt. 145, comma 4, e 149, commi 3 e 4, c.g.c. Il giudice di prime cure non aveva confuso i due piani: per alcune difformità aveva statuito la sola irregolarità, senza addebito; aveva condannato il contabile solo per le spese prive di documentazione giustificativa o di prova dell’inerenza.

Quanto alle determine trimestrali, la Corte ha confermato l’irregolarità: l’art. 182 del Regolamento impone all’economo di rendere il conto entro termini trimestrali, e le determinazioni di discarico erano state acquisite solo nel 2021, con periodi più ampi di quelli previsti. L’emergenza epidemiologica e l’adeguamento SIOPE non giustificano il ritardo. Trattandosi di irregolarità formale, nessuna somma è stata addebitata.

Sul mancato pareggio, la censura è stata accolta. Il revisore non aveva considerato le ulteriori movimentazioni risultanti dal prospetto dell’economo e confermate dal responsabile del Servizio finanziario: il saldo iniziale, le anticipazioni, i reintegri e i rimborsi. Il fondo cassa è stato rideterminato in euro 13.225,85 e la condanna di euro 2.231,42 è stata eliminata; al 31 dicembre 2021 il conto si è chiuso in pareggio.

La formazione di residui al 31 dicembre 2019 integra invece irregolarità, poiché il contabile non ha provato la registrazione sul capitolo di entrata né l’emissione dell’ordinativo di riscossione; la norma regolamentare invocata va letta nel quadro dei principi di contabilità pubblica, che vietano commistioni tra esercizi.

Sulla colpa grave, la Corte ha richiamato la Corte costituzionale n. 371/1998 e gli obblighi di custodia e vigilanza. Le plurime irregolarità dimostrano gestione superficiale e violazione delle disposizioni regolamentari; l’obbligo di vigilanza del responsabile finanziario non elide la responsabilità dell’economo, tenuto a segnalare gli scostamenti.

Nel merito dei buoni, la Corte ha ammesso a discarico, anche parzialmente, le spese documentate da richieste dell’Ufficio competente e da giustificativi idonei — imposte, contributi unificati, targhe per premiazioni, francobolli — per complessivi euro 10.981,88. Ha escluso i rimborsi per iscrizione all’albo dei commercialisti, richiamando l’univoco indirizzo della Cassazione, e ha confermato l’illegittimità dell’indennità di trasferta soppressa dall’art. 1, commi 213-223, legge n. 266/2005. La condanna è stata ridotta a euro 98.463,70, con spese del grado a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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