Motivazione apparente e appello per soli motivi di diritto in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 152 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, il vizio di motivazione concernente questioni di fatto — tra le quali l’art. 170, comma 2, cod. giust. cont. ricomprende quelle medico-legali relative alla dipendenza, alla classificazione e all’aggravamento dell’infermità — è deducibile in appello solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione ovvero presenti una motivazione apparente, argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse e obiettivamente incomprensibili. Il difetto di motivazione su questioni di fatto integra un “motivo di diritto” soltanto nei suddetti limiti. Non è censurabile in appello la sufficienza della motivazione, non consentendo il sindacato un riesame del merito già esaminato dal giudice di prime cure. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il pieno rispetto del contraddittorio resta garantito quando il c.t.u. trasmetta la bozza al consulente di parte, dia conto delle osservazioni e prenda specificamente posizione su di esse, in ossequio agli artt. 195, comma 3, cod. proc. civ. e 97, comma 5, cod. giust. cont.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un ricorso con cui l’appellato aveva ottenuto, in primo grado, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato tabellare di 4ª categoria tab. A, in luogo di quello già in godimento di 5ª categoria. Il giudice di prime cure fondava la decisione sulla consulenza tecnica d’ufficio, che aveva ascritto le infermità sofferte per fatti di guerra alla quarta categoria applicando i criteri di cumulo della tabella F.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata n. 12/2021, deducendo la violazione dei artt. 195, comma 3, cod. proc. civ. e 97, comma 5, lett. e), cod. giust. cont. per mancato esame delle osservazioni del consulente di parte, la carenza motivazionale nonché l’erroneità del dispositivo. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità del gravame, chiedendo in via preliminare la correzione del dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il motivo relativo alla consulenza tecnica. Il contraddittorio risulta garantito: il giudice di primo grado aveva disposto la c.t.u. con ordinanza a verbale, richiamando gli adempimenti dell’art. 97, comma 5, cod. giust. cont.; il consulente aveva trasmesso la bozza al c.t.p. del Ministero e, nella relazione finale, aveva dato conto delle osservazioni e risposto alle stesse. Il motivo è dunque infondato.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, la Corte osserva che la censura non trova riscontro in atti: il giudice, pur avendo a disposizione la relazione del consulente di parte, aveva ritenuto di interpellare un perito d’ufficio, dimostrando di aver valutato le deduzioni difensive. Il vizio argomentativo non è configurabile come “motivo di diritto”.
Il Collegio richiama le Sezioni riunite n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, secondo cui il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione apparente. La necessità di motivare le pronunce giurisdizionali è principio di rango costituzionale ex art. 111 Cost., oltre che previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 39, comma 2, lett. d), cod. giust. cont. La Corte costituzionale n. 84/2003 ha confermato che il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto, escludendo il controllo sulla sufficienza della motivazione.
Nel caso concreto la statuizione gravata non è affetta dal vizio: il giudice ha indicato puntualmente l’iter logico seguito, senza aderire acriticamente alle valutazioni del c.t.u., ritenute condivisibili in quanto fondate sui dati anamnestici, sulla documentazione e conformi ai criteri di ascrizione singolarmente e per cumulo previsti dal d.P.R. n. 915/1978. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese in favore dell’appellato, come liquidate in dispositivo ai sensi dell’art. 31 cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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