Danno erariale escluso per assenza di demanialità delle aree occupate (Corte dei Conti Sez. II App. n. 157 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per omessa riscossione dell’indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico, il danno erariale non è configurabile quando le aree occupate, pur di proprietà dell’ente territoriale, non appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, bensì al patrimonio disponibile. La disciplina invocata dall’Organo requirente trova applicazione esclusivamente nei confronti delle occupazioni di aree e spazi che rivestono tale qualificazione. Ne consegue che, difettando il presupposto tipizzato dell’obbligo di corrispondere l’indennità, viene meno il danno stesso, prima ancora di ogni valutazione sull’elemento soggettivo della colpa grave. La sentenza può essere confermata, nel dispositivo di rigetto, attraverso una motivazione diversa da quella del primo giudice.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla denuncia del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale del 19 marzo 2018, che aveva fatto emergere l’esercizio dell’attività di guardiamacchine da parte di un’associazione autorizzata su aree comunali adiacenti a un ospedale, estese complessivamente circa 15.000 mq. L’occupazione, legittimamente iniziata nei primi anni 2000, era divenuta nel tempo non più sorretta da un valido titolo abilitativo.
La Procura regionale aveva contestato agli odierni appellati, nella qualità di direttori amministrativi e tecnici del Municipio e di direttore del Dipartimento Patrimonio, un danno erariale da mancata entrata per il periodo 2012-2016, quantificato in oltre 2,4 milioni di euro, per omessa vigilanza e omesso recupero dell’indennità prima della prescrizione quinquennale. Il primo giudice aveva rigettato la domanda con il principio della ragione più liquida, ritenendo non provata la colpa grave. La Procura regionale ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e, in subordine, la sua riforma nel merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata per asserita violazione dell’art. 190, comma 1, c.g.c. e dell’art. 86, comma 2, lett. c), c.g.c. per mancata specificazione dei criteri di riparto. L’eccezione è respinta: la nullità della citazione è comminata per l’omissione o l’incertezza della quantificazione del danno o dei criteri di determinazione, non dei criteri di riparto tra concorrenti, e nell’atto di appello la consistenza del danno riferita a ciascuno è puntualmente indicata, con rinvio integrale alle contestazioni di primo grado, il che esclude anche la dedotta novità della domanda.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude la nullità della sentenza per omesso o apparente motivazione. Richiamando la propria sentenza n. 70/2024, si afferma che la sinteticità argomentativa, elevata a principio generale dall’art. 5, comma 2, c.g.c. e dall’art. 3 c.p.a., non può trasmodare nell’apoditticità, dovendo coniugarsi con il principio della congruità della motivazione, previsto dall’art. 111, comma 6, Cost. e declinato dall’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., la cui mancanza rende nulla la decisione. Nel caso di specie la scelta della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e pacificamente ammessa nella giustizia contabile, era legittima, essendo la colpa grave requisito indispensabile della fattispecie ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. Le quattro circostanze valorizzate dal primo giudice, sebbene esposte in modo succinto, rendono percepibile l’architettura logico-giuridica del percorso deliberativo.
La Corte conferma quindi il rigetto, ma con motivazione diversa. Investita della questione per effetto della ragione più liquida, che esclude il giudicato implicito nei profili assorbiti, essa rileva che l’intera prospettazione attorea poggia su un presupposto non corretto: la disciplina regolamentare invocata, adottata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997, si applica alle sole aree che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile. Le aree in questione, pervenute a Roma Capitale per cessione gratuita e convenzione urbanistica del 1970, sono morfologicamente estranee alla sede stradale e risultano rientranti nel patrimonio disponibile dell’ente.
È respinta anche la tesi, prospettata per la prima volta in udienza, della presunzione di demanialità ex art. 22 legge n. 2248/1865, all. F, sia perché preclusa dall’art. 193 c.g.c., sia perché la presunzione non riguarda ogni area contigua alla strada, ma solo quelle che per immediata accessibilità integrano la funzione viaria. Difetta così il presupposto dell’obbligo di corrispondere l’indennità: non la colpa grave, ma la non configurabilità del danno rende inutilmente scrutinabile la prospettazione. Restano assorbite le ulteriori questioni, compresa quella della prescrizione, e l’appello è respinto con liquidazione delle spese del grado a carico del Comune.
Nota della Redazione
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