Conto giudiziale: parifica e discarico per avvenuto riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 255 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parifica del conto giudiziale integra il requisito di procedibilità del giudizio di conto e ne consente la trattazione nel merito. Una volta acquisita la documentazione idonea a dimostrare la concordanza tra le somme riscosse e quelle riversate in Tesoreria, il conto deve essere discaricato in favore dell’agente contabile, restando irrilevanti le pregresse lacune documentali emendate dalla successiva produzione. La mancata dimostrazione del versamento dei proventi riscossi in contanti costituisce, invece, l’ipotesi di irregolarità che legittima il deferimento al Collegio. Nel giudizio di conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

La Sezione è investita del giudizio di conto nei confronti dell’agente contabile ed economo di un ente locale, in riferimento alla gestione dei diritti e proventi riscossi nell’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore aveva già deferito al Collegio il conto chiedendone la declaratoria di irregolarità, per il mancato deposito di parte della documentazione richiesta e dei provvedimenti di parifica.

Con precedente pronuncia interlocutoria la Sezione aveva disposto la restituzione degli atti al magistrato istruttore per una rinnovata fase istruttoria, ordinando la produzione delle ricevute di riscossione dei diritti incassati in contanti e delle bollette di versamento in Tesoreria. Il Comune aveva fornito un riscontro soltanto parziale. Il magistrato istruttore, pur ritenendo soddisfatto il requisito della procedibilità per l’intervenuta parifica, ha nuovamente deferito il conto in relazione alla mancata dimostrazione del versamento dei proventi in contanti, quantificati in una somma determinata, chiedendone il discarico per la parte non giustificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma processuale contabile che consente, quando sia pronunciata sentenza parziale o altro provvedimento interlocutorio, di trattenere il giudizio sul conto oppure di disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore perché prosegua l’istruttoria. Sulla base di tale facoltà la Sezione era già intervenuta in via interlocutoria, imponendo l’acquisizione della documentazione mancante.

Nel corso del giudizio la funzionaria delegata dal Sindaco ha depositato le quietanze di versamento in Tesoreria in precedenza richieste. Il deposito ha consentito al Collegio di colmare le lacune documentali che avevano giustificato il deferimento del conto.

La Corte esamina quindi la documentazione allegata al conto giudiziale insieme a quella prodotta nel giudizio e ravvisa la concordanza tra quanto riscosso — anche tenuto conto dei registri di cassa depositati — e quanto riversato. Il raffronto tra incassi e versamenti viene operato sul totale risultante dagli atti, e la corrispondenza tra le due poste esclude la sussistenza della contestata irregolarità.

La decisione si fonda sulla disciplina dei conti giudiziali compendiata negli artt. 137 e ss. del c.g.c. e, in particolare, sul comma 2 del codice citato. Non emergendo alcuna differenza non giustificata tra riscossioni e riversamenti, il conto è discaricato quanto all’agente contabile per l’esercizio di riferimento.

Il Collegio precisa infine che non vi è luogo a provvedere sulle spese, secondo la regola propria del giudizio di conto. La declaratoria di discarico esaurisce il thema decidendum, restando assorbiti i profili di irregolarità in precedenza prospettati dal magistrato istruttore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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