Costi indiretti alla società in house: ricusato il visto sull’accordo quadro MASE (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 7 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Una corretta determinazione dei costi indiretti rimborsabili alla società in house affidataria di servizi di assistenza tecnica postula che si muova dai dati esposti e certificati in bilancio, calcolando il peso dei costi generali sul valore della produzione, cioè sui ricavi della gestione caratteristica. La formula P = costi generali / valore della produzione consente di determinare quanta parte dei ricavi dà copertura ai costi generali, mentre la sterilizzazione di talune poste sul numeratore serve a individuare i costi generali correlati alla commessa. È irragionevole escludere dal denominatore gli importi della componente “Lavori”, trattandosi di ricavi della gestione caratteristica che concorrono al risultato di esercizio: l’operazione non è coerente con i dati di bilancio. Il principio contabile OIC 23, nei due criteri della percentuale di completamento e della commessa completata, garantisce comunque il rispetto della regola di correlazione costi/ricavi.
Il Fatto
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha approvato, con decreto interdipartimentale n. 53 dell’8 agosto 2024, l’accordo quadro prot. n. 14/2024 sottoscritto con la propria società in house per i servizi di assistenza tecnico-specialistica da prestarsi dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2027. L’accordo succede alla convenzione quadro vigente, stipulata il 9 giugno 2020 e prorogata al 31 ottobre 2024, e segue a un precedente atto modificativo ritirato in autotutela dopo i rilievi dell’Ufficio di controllo.
L’Ufficio di controllo ha formulato osservazioni con foglio di rilievo, ravvisando criticità analoghe a quelle già segnalate e relative alla metodologia di calcolo delle spese generali. L’Amministrazione ha replicato con nota di chiarimenti. Il Magistrato istruttore, non ritenendo superate tutte le censure, ha trasmesso gli atti al Consigliere delegato per il deferimento alla Sezione, che ha esaminato il provvedimento in adunanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal carattere regolatorio dell’accordo quadro, che non produce effetti finanziari diretti e immediati sul bilancio statale ma è idoneo a generare effetti finanziari indiretti sulle convenzioni attuative, definendo le metodologie di calcolo dei costi convenzionali. Il quadro di riferimento è dato dagli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013, espressamente richiamato.
Sul primo profilo, l’aumento del tasso forfettario dei costi indiretti dal 14 al 18,62 per cento non è ragionevole sotto il profilo motivazionale. Il Ministero giustifica la differenza con il ricorso a metodologie diverse dello stesso art. 68, ma entrambi i tassi sono forfettari e la metodologia di calcolo è analoga, applicandosi il tasso vigente al totale dei costi diretti e non solo a quelli del personale. Manca inoltre il nesso logico-causale tra l’incremento delle spese generali e la mission istituzionale del Ministero, non essendo chiarito come l’aumento sia compatibile con il buon andamento e con l’interesse pubblico al miglior risultato possibile dall’affidamento.
Sul secondo profilo, la determinazione dei costi indiretti esige un metodo giusto, equo e verificabile che muova dai dati di bilancio. La Corte ritiene irragionevole escludere dal denominatore della formula gli importi riferiti alla componente “Lavori”, poiché si tratta comunque di ricavi della gestione caratteristica correlati alle mission della società; non rileva che la commessa sia eseguita con risorse proprie o acquisite sul mercato. Il richiamo al principio OIC 23 non conduce a diversa conclusione.
Quanto agli ulteriori profili, la Sezione fa proprie le criticità della relazione di deferimento: in sede di stipula delle convenzioni attuative dovrà essere data rigorosa dimostrazione di congruità economica, valorizzando le voci in coerenza con l’art. 68 ed escludendo remunerazioni non correlate alla commessa. Resta fermo il principio della deliberazione n. 9 del 2020 sulla composizione dei gruppi di lavoro prioritariamente con risorse interne.
Non potendosi considerare superati i profili di illegittimità esposti, il provvedimento non è ammesso al visto e alla conseguente registrazione, con ricusazione del visto.
Nota della Redazione
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