Crediti di imposta per ricerca industriale: carenza di innovatività e danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 155 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni per la ricerca industriale previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dal D.M. 20 agosto 2000, n. 593, il requisito dell’innovatività della ricerca costituisce condizione di ammissibilità al beneficio, e non un mero esito eventuale dell’attività finanziata. La carenza di tale requisito ab origine, accertata in sede di consulenza tecnica, fonda la responsabilità amministrativa per l’indebita compensazione dei crediti di imposta, integrando l’illecita fruizione un danno erariale in danno dell’ente titolare del rapporto tributario. La natura automatica della procedura di concessione non esonera il beneficiario dal rispetto dei presupposti sostanziali, né la concessione ministeriale elide l’illecito, restando la valutazione demandata al giudice contabile nel merito.
Le società riconducibili a un medesimo gruppo a ristretta base sociale familiare ottennero dal MIUR, tra il 2005 e il 2009, crediti di imposta a copertura parziale dei costi di progetti di ricerca industriale, portandoli in compensazione dei tributi dovuti. A seguito di indagini della Guardia di Finanza, la Procura contabile contestò la mancanza dell’attività di ricerca e dei relativi presupposti per cinque progetti, chiedendo la condanna dei responsabili.
Dopo un complesso iter processuale, con pluralità di pronunce sulla giurisdizione e sul merito, la Sezione regionale per l’Umbria condannò i convenuti al pagamento di complessivi € 755.358,00, oltre rivalutazione e interessi, assolvendo l’appellata. Avverso tale sentenza proposero appello principale due dei condannati e appello incidentale un terzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i gravami, decidendo gradatamente le questioni pregiudiziali. Quanto alla dedotta tardività delle conclusioni della Procura generale, la Corte ha escluso ogni decadenza, rilevando che il decreto presidenziale di rinvio autorizzava il deposito nel termine di dieci giorni prima dell’udienza e che la costituzione tardiva dell’appellato non comporta inutilizzabilità, ma solo decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio.
È stata invece accolta l’eccezione di tardività dei verbali dibattimentali penali prodotti dagli appellanti, in applicazione del regime preclusivo dell’art. 193 c.g.c., che vieta la produzione di documenti formati anteriormente alla discussione di primo grado. La Corte ha poi respinto l’eccezione di nullità della CTU per omessa integrazione del quesito, rilevando che l’istanza fu proposta circa un mese dopo l’udienza di giuramento, coincidente con l’ultimo termine utile, e che il contraddittorio tecnico fu comunque garantito.
Nel merito, la Corte ha ribadito che i contributi sono previsti a sostegno dell’attività di ricerca industriale e di non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, purché si faccia progredire lo stato delle conoscenze. L’innovatività, intesa come produzione di un quid novi o miglioramento significativo, è condizione di ammissibilità, sicché non basta aver posto in essere una qualsiasi attività di ricerca priva dei requisiti ex lege.
La Corte ha escluso che la procedura automatica di accesso ai benefici o il controllo cartolare del MIUR possano elidere la responsabilità, essendo la verifica preliminare limitata alla sostenibilità finanziaria del progetto. Il danno è maturato in danno dell’Agenzia delle Entrate, unico titolare del rapporto di imposta, e l’illecita compensazione costituisce l’evento dannoso. Quanto all’elemento soggettivo, è stato ravvisato il dolo intenzionale in capo al principale artefice del sistema e il concorso doloso del coobbligato, mentre per il più giovane appellante è stata esclusa ogni responsabilità, non risultando provati né la volontà di provocare il danno né la colpa grave, con accoglimento parziale del gravame e liquidazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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