Responsabilità erariale dei consiglieri regionali per spese non inerenti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 15 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La concreta gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari regionali rientra nella giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale. Il sindacato sulla inerenza delle spese alle finalità istituzionali del gruppo non invade il merito delle scelte discrezionali, ma ne verifica la conformità ai parametri di legalità, efficienza ed economicità desumibili dall’art. 97 Cost.. Sul piano soggettivo, la prova del dolo erariale richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso e non si desume dalla sola illegittimità della condotta. La richiesta di rimborso di apparecchiature informatiche prive di collegamento provato con l’attività istituzionale del gruppo integra invece colpa grave, per negligenza inescusabile nell’impiego di risorse pubbliche.
Il Fatto
La vicenda trae origine da indagini penali, avviate su segnalazione della Procura della Repubblica, sulla gestione delle risorse finanziarie di un gruppo consiliare regionale. Il giudice penale, con decreto di archiviazione, trasmetteva gli atti alla Procura contabile per le valutazioni di competenza.
All’esito dell’istruttoria, la Procura regionale contestava la non rimborsabilità di spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche, a fronte della dotazione già fornita dalla Regione. La Sezione giurisdizionale regionale accoglieva la domanda e condannava in solido il consigliere e il capogruppo, ravvisando il dolo nella condotta di entrambi. Il consigliere ha proposto appello, deducendo la decadenza dell’azione, il difetto di giurisdizione, l’inesistenza dell’elemento soggettivo e l’erronea quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione di giurisdizione, rilevabile d’ufficio. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, si afferma che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non sottrae gli atti alla verifica di conformità alla legge. Il giudice contabile non eccede i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza dei canoni di efficienza, efficacia e legalità fondati sull’art. 97 Cost..
La Corte ribadisce che la gestione dei fondi dei gruppi consiliari regionali è soggetta alla propria giurisdizione, per la natura pubblicistica dei gruppi e l’origine pubblica delle risorse. La verifica di inerenza delle spese alle funzioni istituzionali non appartiene al merito insindacabile.
Sul primo motivo, l’eccezione di decadenza è dichiarata infondata. Ai sensi dell’art. 67, comma 6, c.g.c., il termine decorre dal perfezionamento della notificazione dell’invito all’ultimo invitato, avvenuto con le modalità dell’art. 143 c.p.c. L’atto di citazione risultava così notificato entro il termine.
autentica. Il riferimento all’implementazione del sito e della pagina sociale del consigliere conferma un uso che eccede le esigenze comunicative del gruppo. L’acquisto di smartphone di marca costosa, suscettibili di utilizzo promiscuo, esclude la sobrietà istituzionale della spesa.
Sull’elemento soggettivo, il motivo è parzialmente accolto. Il dolo erariale richiede la consapevole e intenzionale violazione dei doveri connessi al rapporto di servizio. Tale volontà dell’evento dannoso non risulta provata. È invece provata la colpa grave, ravvisabile nella negligenza inescusabile del consigliere, che ha chiesto il rimborso senza alcuna prova dell’inerenza dell’impiego ai soli scopi istituzionali del gruppo.
Quanto alla quantificazione, la Corte esclude ogni quota a carico dell’Ufficio di Presidenza, il cui controllo ex post non incide causalmente sul danno già verificatosi. Rigetta la richiesta di compensatio lucri cum damno, mancando la prova della restituzione dei beni. In parziale riforma, il danno è posto a carico dell’appellante nella misura del 75%, pari a euro 9.930,00, in ragione del maggiore apporto causale rispetto al capogruppo.
Nota: nel blocco CONTENUTO la riga “autentica. Il riferimento…” risulta disallineata rispetto al flusso argomentativo (probabile caduta di un segmento nel paragrafo sul motivo n. 2). Segnalo la cosa perché il testo va ricucito prima della pubblicazione; non l’ho corretto d’ufficio per non alterare il tuo materiale.
Nota della Redazione
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