Appello inammissibile per mancata prova della notifica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 158 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica, l’atto d’appello deve essere prima notificato nei termini perentori di cui all’art. 178 cod. giust. contabile e poi depositato, unitamente alla prova delle eseguite notificazioni, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 180 cod. giust. contabile. La mancata notifica del gravame e l’omesso deposito dell’atto notificato con la prova delle notifiche integrano una inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato. La decadenza dall’impugnazione non viola l’art. 6 CEDU, essendo posta a presidio della certezza giuridica e della regolare costituzione del contraddittorio.

Il Fatto

Un funzionario, già responsabile di area tecnica presso un Comune e poi incaricato quale dirigente presso un’Amministrazione provinciale, al momento del collocamento a riposo per vecchiaia ha impugnato dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale l’atto di liquidazione della pensione, chiedendo la rideterminazione della base pensionabile. L’appellante rivendicava il computo del trattamento dirigenziale in godimento alla cessazione, in subordine il criterio della media ponderata dell’ultimo quinquennio, e la valorizzazione di taluni periodi di servizio asseritamente omessi.

Il primo giudice ha rigettato il ricorso, compensando le spese. Il contribuente ha proposto appello, chiedendo l’annullamento della sentenza. L’INPS ha resistito, sostenendo la correttezza della decisione gravata e la non valorizzabilità degli emolumenti derivanti dall’incarico temporaneo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dichiarato il gravame inammissibile per un vizio processuale, senza esaminare i motivi di merito. L’atto d’appello risulta depositato presso la Segreteria, ma al medesimo non è allegata alcuna prova delle notifiche eseguite nei confronti dell’INPS.

La Corte ha richiamato l’art. 178 cod. giust. contabile, che fissa in sessanta giorni il termine per proporre appello, decorrente dalla notificazione della sentenza, e l’art. 180 cod. giust. contabile, che impone il deposito dell’atto notificato, con la prova delle notificazioni, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, a pena di decadenza. Entrambi i termini sono perentori e la notifica e il deposito costituiscono elementi di una fattispecie complessa, dalla quale scaturisce la valida instaurazione del giudizio.

Nel caso concreto non sussiste alcuna dimostrazione che l’appellante abbia previamente notificato il gravame. Tale omissione preclude irrimediabilmente la valida instaurazione del rapporto processuale: l’instaurazione non può conseguire alla sola attività di deposito dell’atto. La Corte ha qualificato la mancata notifica come ipotesi di inesistenza dell’atto processuale, non suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione dell’appellato, intervenuta solo a seguito della comunicazione della fissazione dell’udienza.

La Sezione ha inoltre precisato che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio, trattandosi di preclusione discendente dal mancato rispetto di termini perentori di legge. Su questioni di puro diritto come questa non trova applicazione il meccanismo di assegnazione di un termine alle parti di cui all’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 91, comma 5, cod. giust. contabile, poiché l’obbligo di stimolare il contraddittorio riguarda le questioni di fatto o miste.

Infine, la decadenza dall’impugnazione è stata ritenuta conforme all’art. 6 CEDU, non integrando una sanzione sproporzionata e restando funzionale alla certezza giuridica e alla ragionevole durata del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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