Conto del consegnatario inidoneo se trasmesso col solo modello 16/M (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 261 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è la procedura giudiziale necessaria con cui il giudice contabile verifica in via esclusiva la legittimità della gestione dell’agente. Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili deve esibire, nella sostanza, i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010, e cioè carico, scarico, esito e rimanenze dei materiali. Il solo modello 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni, non soddisfa tale onere e rende il conto irricevibile. Il deposito del conto presso la Sezione spetta in via esclusiva all’Amministrazione, che non può essere sostituita dall’iniziativa processuale dell’agente contabile, né da verifiche interne alla stessa.
Il Fatto
L’agente contabile, consegnatario di beni mobili di un reparto dell’Aeronautica militare, ha reso il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2017, depositato presso la Sezione nell’estate 2019. Il conto copriva l’intero esercizio, pur essendo egli subentrato nella funzione di consegnatario dal 1° febbraio 2017, dopo la cessazione del predecessore.
Il magistrato istruttore ha rilevato che il conto era stato compilato con il solo modello 16/M e ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione. La difesa ha sostenuto che il subentrante può avvalersi delle scritture del predecessore e che i modelli integrativi allegati alla memoria, insieme agli ordini di carico e scarico, valgono a rappresentare la gestione. La questione giunge così al Collegio in sede di giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del giudizio di conto, ricostruita alla luce della Corte costituzionale, sentenza n. 59/2024, che lo configura come procedura necessaria volta a verificare la capacità dell’agente di rendere conto del modo legale in cui ha gestito le risorse pubbliche. L’art. 103, comma 2, della Costituzione riserva in via esclusiva al giudice contabile l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni, con moduli e procedure non derogabili mediante verifiche interne all’Amministrazione.
Nel merito, il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, dal quale deriva quello della resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010. Tale conto deve dimostrare il debito per il materiale esistente all’inizio della gestione, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale. La difesa non contesta che queste risultanze non si rinvengano nel conto compilato sul modello 16/M: già per ciò il conto è non aderente alle prescrizioni di legge.
La Corte precisa che il modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, proprio degli enti locali, non è automaticamente estensibile all’Amministrazione militare. Resta però fermo che il conto deve contenere, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519 citato. Le Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per la contabilità degli organismi della Difesa confermano che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto, dovendo essere trasmessi anche i modelli 8/M, 9/M e 10/M.
Tale documentazione deve essere trasmessa alla Corte dei conti e non trattenuta presso l’Amministrazione per essere resa disponibile a richiesta, nonostante la prassi in senso contrario. Il collegio rileva inoltre che né il responsabile del procedimento né la relazione dell’organo di controllo interno hanno segnalato la irregolarità formale del conto, il deposito tardivo o l’estensione dello stesso a una gestione riferibile ad altro agente.
La mancata trasmissione secondo la normativa primaria non può considerarsi sanata dall’acquisizione in giudizio dei modelli depositati dall’agente contabile, da cui deriverebbe una nuova istruttoria. Il deposito del conto è affidato in via esclusiva all’Amministrazione. Il modello 16/M è pertanto inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione ed è irricevibile, senza che di ciò possa essere considerato responsabile l’agente contabile. Il Collegio dichiara irricevibile il conto e nulla dispone sulle spese.
Nota della Redazione
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