Pensione di inabilità al servizio d’istituto e decorrenza dalla data del congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 51 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di inabilità al servizio d’istituto, ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, matura con decorrenza dalla data del congedo e non da quella in cui la Commissione Medica Ospedaliera ha formalizzato l’accertamento dell’inabilità. La patologia va valutata con riguardo al momento della cessazione del rapporto di impiego, anche se anteriore all’accertamento sanitario formale. Il giudice accerta l’inabilità relativa al servizio d’istituto e non l’inabilità assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa quando residui una validità psicofisica spendibile in attività non operative. Sulle somme arretrate si applica il criterio più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo coordinatore della Polizia di Stato, è stato dispensato dal servizio con provvedimento del 29.1.2024, con decorrenza dal 23.5.2023, data di conclusione del periodo massimo di congedo per malattia. L’inidoneità permanente al servizio d’istituto è stata accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano soltanto il 7.6.2023, in data quindi successiva a quella del congedo.

La domanda di pensione di inabilità presentata il 27.3.2024 è stata respinta dall’INPS con comunicazione del 9.7.2024, sul rilievo che la cessazione dal servizio era stata fissata in una data anteriore all’accertamento dell’inabilità. Il ricorrente ha contestato il diniego davanti al Giudice Unico delle Pensioni, domandando in via principale la pensione di inabilità assoluta e in via subordinata quella di inabilità ai servizi d’istituto, con decorrenza dall’1.4.2024, e una misura cautelare. L’INPS ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con l’amministrazione datrice di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha accolto l’istanza cautelare con l’Ordinanza n. 27/2024, disponendo la liquidazione del trattamento di pensione di inabilità al servizio d’istituto con decorrenza dall’1.4.2024, e ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno. Nel merito, ha disposto d’ufficio una consulenza medico-legale, affidata al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa.

Il parere acquisito il 18.11.2025 ha confermato che la patologia oculare del ricorrente, una maculopatia cistoide da teleangectasie maculari, impediva l’espletamento dei servizi d’istituto sin dal 23.5.2023, pur non integrando i requisiti per la pensione di inabilità assoluta di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Il CML ha ritenuto la residua validità psicofisica spendibile in attività non operative o che non comportino specifiche sollecitazioni dell’apparato visivo.

Sulla base di tale accertamento, che il giudice ha qualificato rigoroso e privo di vizi logici, il ricorso è stato accolto parzialmente nei confronti dell’INPS. Il Giudice ha riconosciuto il diritto al trattamento previdenziale derivante dall’inabilità al servizio d’istituto, con decorrenza dal 23.5.2023, e non dall’1.4.2024 come inizialmente indicato in via cautelare.

Il punto centrale della decisione è la fissazione della decorrenza: l’accertamento della patologia va ancorato alla data del congedo, ancorché anteriore rispetto all’accertamento del CMO. Sulle somme arretrate il Giudice ha liquidato l’importo più favorevole tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, applicando l’art. 150 disp. att. c.p.c. e il principio del cumulo parziale affermato dalla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002/QM di questa Corte. Le spese legali, liquidate secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sono state poste a carico dell’INPS in misura pari a euro 900,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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