Responsabilità erariale dell’amministratore per indebita percezione di contributi pubblici (Corte dei Conti Sez. II App. n. 180 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile ha giurisdizione anche nei confronti degli amministratori e dei legali rappresentanti della società beneficiaria di contributi pubblici. Il limite all’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione concedente non si estende alle condotte dei privati percettori, né alla valutazione della loro conformità ai parametri di efficienza, efficacia e legalità. La risorsa pubblica, una volta erogata, resta vincolata al raggiungimento dello scopo per cui è stata concessa, comprimendo l’autonomia del beneficiario. Il mancato rispetto delle condizionalità imposte dal quadro normativo di riferimento integra l’illecito erariale, anche a prescindere dall’accertamento penale del falso.
Il Fatto
Due legali rappresentanti di società, in proprio e nelle rispettive qualità, sono stati condannati in via solidale al pagamento di 168.800,00 euro a titolo di danno erariale, ripartito tra Unione Europea, Stato italiano e Regione Umbria, per l’indebita percezione di un contributo pubblico erogato nell’ambito del POR FESR Umbria 2014/2020 a sostegno di nuove PMI innovative.
La Sezione regionale aveva accolto la domanda della Procura contabile, valorizzando le risultanze di indagini della Guardia di Finanza su operazioni commerciali ritenute inesistenti. Gli appellanti hanno contestato, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’indeterminatezza della contestazione e l’insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti gli appelli ai sensi dell’art. 184 c.g.c., ha respinto la questione di giurisdizione sotto tutti i profili. Il limite dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994 riguarda le condotte imputabili ai soggetti privati beneficiari, non le scelte delle amministrazioni concedenti. La concessione del finanziamento, ha precisato il Collegio richiamando il testo dell’Avviso regionale, non impedisce la successiva revoca né interferisce con l’azione per responsabilità amministrativa, fondata sullo sviamento delle risorse dagli scopi programmati.
Quanto agli amministratori, la giurisdizione si radica anche nei loro confronti quando le loro condotte abbiano contribuito alla consumazione dell’illecito. Richiamando Cass. Sez. un. n. 7740 del 2023, n. 15893 del 2022 e n. 18991 del 2017, la Corte ha confermato che il vincolo teleologico comprime l’autonomia del beneficiario e che rilevano i comportamenti causalmente orientati alla distrazione delle risorse. La natura privata del percettore non esclude la giurisdizione contabile né la sua legittimazione passiva.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la vicenda: la società beneficiaria avrebbe indicato come fornitore, appena venti giorni dopo la sua costituzione, una società priva di personale, di sede operativa e di utenze. Le due fatture emesse, di importo ingente e a distanza di un mese, risultano temporalmente incompatibili con le lavorazioni dichiarate. Il collaudo redatto da un tecnico di parte, con apparecchiature fotografate avvolte in cellophane, è stato ritenuto privo di efficacia probatoria.
La perizia asseverata di parte, pur attestando l’esistenza e il valore del prototipo, è stata giudicata irrilevante perché successiva all’erogazione del saldo. Decisiva è invece la triangolazione di denaro verso società riconducibili al medesimo soggetto, sintomo dello sviamento delle risorse. Sul piano soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo, consistente nella creazione di un’apparenza di regolare ottemperanza alle prescrizioni. Il nesso causale è stato confermato: in assenza dei presupposti, il finanziamento non sarebbe stato erogato o sarebbe stato revocato. Il sequestro è stato convertito in pignoramento ex artt. 686 c.p.c. e 80 c.g.c.
Nota della Redazione
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