Notifica del ricorso e del decreto: improcedibilità per inesistenza (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 22 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti la notificazione all’amministrazione resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza costituisce presupposto indefettibile di instaurazione del contraddittorio. La mancanza materiale della notificazione, o della relativa prova documentale, integra una ipotesi di inesistenza dell’atto, e non di nullità sanabile: non trova quindi applicazione il meccanismo di rinnovo della notificazione previsto dall’art. 155, comma 8, c.g.c., riservato ai soli vizi di nullità. Ove il rapporto processuale non risulti validamente instaurato, il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, soci di una associazione di categoria e collocati in congedo prima dell’entrata in vigore della l. n. 197/2022, hanno agito davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, previa istanza all’INPS, per il mancato adeguamento delle pensioni. Hanno invocato l’applicazione dell’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 e ne hanno denunciato il contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 53 e 117 Cost., chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale e, in subordine, la condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi nel biennio 2023-2024, con interessi e rivalutazione.

Con successive memorie i ricorrenti hanno rappresentato il contrasto della norma con il principio di progressività di cui all’art. 53 Cost., prospettando l’integrazione delle questioni già sollevate. L’INPS non ha depositato memoria di costituzione e le parti non sono comparse all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per una ragione esclusivamente processuale: agli atti non risulta alcuna prova della notifica all’INPS, da parte dei ricorrenti, del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. La questione decisa attiene quindi alla qualificazione del vizio, prima ancora che alle censure di costituzionalità.

La Corte richiama l’art. 155, comma 3, c.g.c., che impone al ricorrente di notificare all’amministrazione resistente il decreto di fissazione dell’udienza insieme al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. La notifica assolve alla funzione di instaurare il contraddittorio e il corretto rapporto processuale. Il comma 8 della medesima disposizione prevede, in caso di nullità della notificazione, che il giudice fissi nuova udienza e termine perentorio per il rinnovo; ma tale rimedio opera solo nei limiti del vizio di nullità.

Il passaggio centrale è la distinzione tra nullità e inesistenza, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto, secondo le Sezioni Unite n. 14916/2016 e n. 14917/2016. La Corte richiama poi l’ord. n. 24329/2024, secondo cui la categoria dell’inesistenza è del tutto residuale e ricorre in caso di mancanza materiale dell’atto, ovvero quando l’attività notificatoria sia priva delle caratteristiche essenziali, individuabili nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e nella consegna a soggetto estraneo al processo; gli altri vizi ricadono nella nullità, sanabile ex tunc per raggiungimento dello scopo in seguito alla costituzione del destinatario, o per rinnovazione.

Ne deriva che, in caso di mancanza della notificazione o della sua prova, non è possibile procedere al rinnovo ai sensi del comma 8, previsto nei soli casi di nullità. Nel caso concreto la Corte rileva la totale mancanza materiale, o comunque della prova documentale, della notifica del ricorso e del decreto all’INPS, nemmeno costituitosi: il rapporto processuale non risulta validamente instaurato tra le parti. L’esito processuale resta assorbito dalle censure di legittimità costituzionale, che non vengono esaminate; non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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