Danno erariale da tangente e dolo eventuale nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 176 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la prova del dolo richiesta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, non postula necessariamente la volizione diretta del danno, ben potendo essere integrata dal dolo eventuale: è sufficiente la positiva adesione dell’agente alle conseguenze dannose collaterali della condotta, desumibile da un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Il giudice contabile, in forza dell’autonomia della giurisdizione erariale, può formare il proprio convincimento su elementi acquisiti in altri procedimenti, compreso il materiale investigativo penale, anche in assenza di una pronuncia penale irrevocabile, non rilevando che l’avviso di conclusione delle indagini sia stato annullato per vizi meramente procedurali. Il danno da lesione della concorrenza per affidamenti diretti illegittimi può essere accertato su base indiziaria e assorbe il danno da tangente di importo inferiore. La delega alla firma non esonera il dirigente delegante dalla responsabilità per sovrintendenza e controllo.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a condotte illecite di due dipendenti della Provincia di Ascoli Piceno. Il primo giudice aveva condannato il dirigente e una funzionaria al risarcimento di plurime poste di danno: illegittimi affidamenti diretti a società facenti capo a un medesimo imprenditore, tangenti, disservizio e pagamento di un corso di formazione non regolarmente espletato.

Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello la funzionaria, il dirigente e la Procura regionale. La questione centrale sottoposta al giudice d’appello riguarda la configurabilità del dolo dopo la novella del 2020 e la corretta individuazione e quantificazione delle singole voci di danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il tema dell’elemento soggettivo. L’art. 21 del d.l. n. 76/2020 richiede, per la prova del dolo, la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Il Collegio ritiene che tale nozione, di matrice penalistica, vada calata nelle peculiarità del processo contabile, dove il danno difficilmente è oggetto di volizione diretta. Ne consegue che la disposizione è compatibile anche con il dolo eventuale, cui è immanente la volontarietà dell’evento, richiamando in proposito le Sezioni unite penali n. 38343 del 2014.

Sul piano probatorio, la Corte ribadisce l’autonomia della giurisdizione contabile e il principio della circolarità delle prove: il giudice erariale può valutare gli elementi formati in altri procedimenti, non rilevando che l’avviso di conclusione delle indagini sia stato annullato per omissione della comunicazione prevista dal comma 2-bis dell’art. 415-bis cod. proc. pen., trattandosi di vizio procedurale e non di merito.

Quanto alla posizione della funzionaria, la Corte conferma la responsabilità per il danno da tangente. Irrilevanti sono la qualifica formale rivestita e la mancata coincidenza temporale tra utilità ricevuta e provvedimento favorevole, poiché ciò che conta è il ruolo oggettivamente svolto nell’istruttoria e nella predisposizione delle determine di affidamento, in violazione degli artt. 36 e 42 del d.lgs. n. 50/2016. Il richiamo all’art. 150 del d.l. n. 34/2020 è giudicato inconferente, dovendosi quantificare il risarcimento al lordo del carico fiscale.

Per il dirigente, la Corte respinge l’eccezione di prescrizione, ritenendo l’invito a dedurre tempestivo grazie al sistema di frazionamento della spesa, qualificato come forma di occultamento doloso del danno. La delega alla firma non scrimina, non potendo limitare le funzioni di sovrintendenza e controllo del dirigente. È invece accolto il gravame in ordine al danno da mancato svolgimento del corso di formazione, per difetto di nesso causale e di elemento soggettivo, nonché al danno da disservizio, escluso in ragione dei giudizi più che positivi riportati dal dirigente.

Infine, è respinto l’appello incidentale della Procura regionale, non avendo questa indicato quali mansioni superiori fossero state indebitamente riconosciute, né il danno da disservizio a carico della funzionaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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