Occultamento doloso del danno erariale e prescrizione delle spese illecite locali (Corte dei Conti Sez. II App. n. 182 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. L’occultamento presuppone una condotta consapevole, anche omissiva, diretta a impedire l’esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità del danno secondo l’ordinaria diligenza. La mera sciatteria nella tenuta delle scritture contabili e nella gestione delle poste di bilancio non integra di per sé l’occultamento, poiché non assorbe la diversa condotta finalizzata a nascondere un danno già prodotto o in fieri. Escluso l’occultamento, il dies a quo della prescrizione coincide con l’esborso delle somme non dovute, momento in cui l’eventus damni si esteriorizza, e il termine decorre separatamente per ciascun esercizio finanziario.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio due soggetti — il sindaco, già responsabile del servizio di Polizia municipale, e il responsabile dell’ufficio finanziario di un Comune — chiedendone la condanna, in misura rispettivamente del 70% e del 30%, al pagamento di complessivi euro 363.331,49 in favore dell’ente locale.
Le condotte contestate riguardavano spese illecite del periodo 2011-2016: acquisto di carburante tramite carte di pagamento usate senza registri di contabilizzazione, per euro 96.858,22, e compensi per lavoro straordinario al personale della polizia locale, per euro 266.473,27, non verificabili dai cartellini marcatempo. La Sezione regionale ha respinto l’eccezione di prescrizione ravvisando un occultamento doloso e ha riconosciuto entrambi responsabili. I soccombenti hanno proposto appello principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami ai sensi dell’art. 184 cod. giust. cont., il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione. Il giudice di prime cure aveva desunto l’occultamento dal decreto dichiarativo del dissesto finanziario dell’ente, ravvisando nella disordinata gestione contabile degli amministratori una condotta idonea a nascondere il danno. Secondo la Corte, tale automatismo non regge: una cosa è la sciatteria nella tenuta delle scritture, altra la condotta volta a impedire la conoscibilità del danno.
Muovendo dall’art. 2935 cod. civ. e dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, la Corte ricorda che, fuori dall’occultamento, il termine decorre dal momento in cui si realizza l’eventus damni, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, coincidente con l’esborso delle somme non dovute. L’occultamento, invece, presuppone un’attività consapevole, anche omissiva, che precluda la scoperta del fatto; il dolo di occultamento è distinto dal dolo di danno e va tenuto separato dalla causazione stessa dell’illecito.
Nel caso concreto, la conoscibilità delle spese era piena: su di esse l’organo di revisione aveva espresso i pareri di competenza, senza alcun oggettivo impedimento. Difetta dunque la prova dell’occultamento. Poiché la costituzione in mora è stata notificata il 5 maggio 2020 a un appellante e il 26 maggio 2020 all’altro, senza precedenti atti interruttivi, la prescrizione è maturata per tutte le spese anteriori al maggio 2015.
Ricalcolato il danno in proporzione al periodo non prescritto, la Corte ridetermina le somme in euro 24.214,55 per il carburante e euro 66.618,32 per gli straordinari, per complessivi euro 90.832,87. Nel merito, conferma la grave negligenza degli appellanti, ma rileva il concorso causale di soggetti rimasti estranei al giudizio — segretari comunali e organo di revisione — e riduce ulteriormente il danno a euro 70.000,00, addebitato in euro 49.000,00 e 21.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.