Accertamento della causa di servizio ai fini del futuro trattamento pensionistico privilegiato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 10 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, quale presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato. Tale giurisdizione sussiste anche quando la domanda di accertamento è proposta da sola, in assenza di una contestuale azione di condanna, restando invece riservata al giudice del rapporto di lavoro la cognizione sull’azione di condanna al pagamento dell’equo indennizzo. Il criterio di collegamento è costituito dalla materia, in ragione del carattere esclusivo della giurisdizione contabile sul futuro trattamento di privilegio. Nel merito, la dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta quando l’infermità risulti ricollegabile al servizio in via concausale efficiente e determinante, alla luce dei criteri modale, cronologico e della continuità fenomenologica.

Il Fatto

Il ricorrente, militare con mansioni di operatore logistico sanitario, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia cervicale, ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, con pretesa ascrivibilità quantomeno alla ottava categoria della tabella A.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva escluso tale dipendenza e l’amministrazione militare aveva rigettato la relativa domanda con un decreto del 2019. Il Ministero della Difesa ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte, sostenendo che il provvedimento impugnato riguardasse la sola equo indennizzo, materia devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso. All’esito di una consulenza medico-legale disposta d’ufficio, la causa è stata decisa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Se è pacifico che la Corte non conosce dell’azione di condanna al pagamento dell’equo indennizzo, va rilevato che tale azione non costituisce oggetto del giudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione contabile sulla domanda di accertamento della causa di servizio, sia quando proposta insieme alla domanda di trattamento pensionistico, sia quando avanzata da sola, quale presupposto del futuro trattamento privilegiato. Sussiste pertanto la cognizione della Corte, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato ammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., in coerenza con il principio delle Sezioni riunite, che ammettono la domanda di positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, a fronte del diniego opposto in sede amministrativa.

La consulenza tecnica d’ufficio ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, qualificata come cervicoartrosi con discopatie degenerative multiple a modico impegno funzionale. Il perito l’ha ritenuta riconducibile al servizio in maniera concausale efficiente e determinante, in relazione a episodi eccezionali occorsi in servizio e a mansioni particolarmente usuranti, estranee agli ordinari compiti d’istituto, risultando soddisfatti i criteri modale, cronologico e della continuità fenomenologica.

Quanto all’inquadramento tabellare, l’infermità è risultata attualmente ascrivibile alla Tab. B allegata al d.P.R. n. 915/1978, non avendo il Collegio peritale riscontrato elementi per un diverso inquadramento. Il giudice ha quindi accolto la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del futuro ed eventuale riconoscimento del trattamento privilegiato, compensando tra le parti le spese di giudizio per la natura tecnica della controversia e per il suo carattere di mero accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *