Contributi PAC e fatture false: intero contributo è danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 5 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, è illecita la percezione di risorse pubbliche giustificate da fatture false attestanti prestazioni di terzi in realtà insussistenti, anche quando il beneficiario abbia diversamente realizzato l’opera oggetto del finanziamento. L’erogazione è indebita perché presuppone la realtà e l’effettività del costo cui si riferisce: se l’onere non è stato concretamente sopportato, viene meno la ragione stessa della provvidenza. Ne deriva che l’intero contributo percepito costituisce danno erariale. La reiterazione dell’invito a dedurre, dopo l’inammissibilità del primo atto di citazione per mancata audizione personale, non determina alcuna decadenza, poiché il termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione ha natura processuale e la pronuncia di inammissibilità produce effetti meramente processuali.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di Finanza in materia di Politica Agricola Comune, avviata su segnalazioni di operazioni sospette. La A.R.G.E.A. aveva concesso a una ditta individuale esercente attività agricola un contributo, pari al 60% della spesa ammessa, per la posa in opera di recinzioni e muri di pietrame. L’anticipo e il saldo venivano erogati, per un importo complessivo di Euro 132.917,89.
Gli accertamenti si concentrarono su cinque fatture, per Euro 83.214,31, emesse da ditte terze e corredate di quietanze, che l’ipotesi accusatoria assumeva ideologicamente false, essendo le recinzioni realizzate in economia dalla stessa ditta beneficiaria. La Procura regionale convenne in giudizio il titolare e l’impresa, chiedendo il risarcimento dell’intero contributo. Una precedente azione era stata dichiarata inammissibile per mancata audizione personale, poi regolarmente svolta.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Le istanze istruttorie sono dichiarate irrilevanti, perché il materiale documentale già acquisito consente una ricostruzione compiuta dei fatti. L’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per reiterazione dell’invito a dedurre è rigettata: il termine di 120 giorni di cui all’art. 67, comma 5, cod. giust. cont. ha natura processuale e la pronuncia di inammissibilità determina effetti meramente processuali, senza precludere l’esercizio dell’azione. Il secondo invito ha anzi garantito lo svolgimento dell’audizione in precedenza omessa.
Anche la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 86, comma 6, cod. giust. cont. è esclusa: petitum e causa petendi risultano determinati e la deduzione difensiva è stata puntuale. L’errata indicazione dell’ente destinatario del risarcimento non è causa di nullità, estranea all’interesse del convenuto. La A.R.G.E.A., dal 16.10.2020, è l’unico organismo pagatore regionale.
Nel merito, la Corte ritiene convincente la tesi accusatoria, fondata sulle risultanze delle indagini penali e sugli accertamenti bancari, fonti di prova oggettive che il giudice contabile può autonomamente valutare ex art. 116 cod. proc. civ.. È accertata la dolosa rappresentazione di una situazione economica non veritiera mediante fatture false per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.
La Sezione disattende le difese. La realizzazione dei lavori non esclude la responsabilità: il bando, all’art. 8, richiedeva spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture. L’esecuzione in economia era ammessa solo se richiesta a monte e previa verifica. L’assenza di risorse private rispetto alla quota del 40% a carico del beneficiario ha vanificato l’obiettivo pubblicistico, escludendo la compensazione ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994. La condanna è quindi integrale, in solido con il tecnico già condannato, salvo quanto altrimenti recuperato dall’amministrazione.
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Nota della Redazione
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