Imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione contabile, competenza del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 53 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella introdotta dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 D.LGS. n. 23/2011, l’obbligo del gestore di struttura ricettiva di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. La qualificazione normativa del gestore come responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa verso l’ospite, fa venir meno il “silenzio normativo” in precedenza colmato con il ricorso alla figura dell’agente contabile. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e l’attrazione delle controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il gestore di una struttura ricettiva e la società a esso riconducibile, chiedendo la condanna al pagamento, in favore del Comune, della somma di € 11.460,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi, per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno. I convenuti sono stati ritenuti, sulla base della prevalente giurisprudenza contabile, agenti contabili e titolari di rapporto di servizio con l’ente locale.
All’udienza pubblica il rappresentante della Procura regionale ha chiesto il rinvio della discussione in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio pendente presso la stessa Sezione. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di rinvio, ritenendola palesemente destituita di ogni fondamento. La disciplina del rinvio dell’udienza è dettata dall’art. 92 c.g.c., che ne prevede la facoltà su istanza motivata di parte; nella specie l’istanza si fonda sull’aspettativa che la Cassazione muti orientamento, ma osta il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
La Corte rileva che è già intervenuta la Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026, che in vicenda analoga ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario.
Sul merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. Prima della riforma del 2020, la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e quella prevalente della Corte dei conti riconoscevano all’albergatore il ruolo di agente contabile, con conseguente giurisdizione contabile.
La novella del 2020 ha però qualificato espressamente il gestore come responsabile d’imposta, facendo venir meno il silenzio normativo che sorreggeva la diversa qualificazione. Il responsabile d’imposta è persona estranea al presupposto impositivo, che riguarda unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia assegnatogli ex lege. Il rinvio è all’art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, con la solidarietà passiva e il diritto di rivalsa per l’intero ammontare.
Sul piano procedurale il legislatore ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione, imponendo una dichiarazione periodica e specifiche sanzioni tributarie per infedeltà, omissione e per il versamento omesso, ritardato o carente. La natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione è stata affermata da Cass., sez. V, n. 6187/2024. Con l’ordinanza n. 1527/2026 le Sezioni Unite hanno confermato che l’obbligo ha natura tributaria e che ciò determina il venir meno della qualifica di agente contabile. Il Collegio dichiara quindi il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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