Responsabilità contabile del responsabile finanziario per retribuzioni non riproporzionate (Corte dei Conti Sez. II App. n. 32 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile del servizio finanziario di un ente locale, cui competa la determinazione e la liquidazione delle retribuzioni dei dipendenti assunti a tempo parziale e utilizzati presso altro ente, risponde a titolo di dolo del danno erariale conseguente all’omesso riproporzionamento degli emolumenti in base alla ridotta prestazione lavorativa, così come imposto dall’art. 17, comma 6, del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali. La consapevole violazione dei doveri di servizio, unita alla prevedibilità degli effetti dannosi, integra l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. Il connotato doloso preclude l’esercizio del potere riduttivo ex art. 52, comma 2, T.U. n. 1214/1934, per il particolare disvalore della condotta. Nei confronti dei coobbligati assolti con statuizione passata in giudicato non è configurabile alcuna disparità di trattamento.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio tre dipendenti per il pagamento, in favore di un’Unione di Comuni, di una somma a titolo di danno patrimoniale derivante dall’illegittima corresponsione di emolumenti stipendiali. Il danno veniva contestato in via principale, a titolo doloso, al solo responsabile del servizio finanziario, e in via sussidiaria, per colpa grave, agli altri due, entro il limite degli importi eccedentari percepiti.
Con sentenza parziale la Sezione regionale respingeva la domanda nei confronti dei due convenuti in via sussidiaria. Con successiva sentenza definitiva accoglieva la domanda e condannava il responsabile finanziario al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi. Questi impugnava entrambe le sentenze davanti alla Sezione centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge tutti i motivi. Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Sezione rileva che la sentenza definitiva ha puntualmente esposto le ragioni per cui ha disatteso le difese sull’inapplicabilità del riproporzionamento, richiamando l’art. 17, comma 6, del CCNL 2016-2018. La sentenza parziale, invece, si è pronunciata solo su questioni preliminari e sull’assoluzione degli altri convenuti.
Quanto alla nullità della citazione per genericità, il Collegio osserva che l’art. 86, comma 6, c.g.c. sanziona con la nullità solo l’omessa o assolutamente incerta indicazione del danno o l’omessa esposizione dei fatti. Nella specie gli importi indicati erano esatti e, in ogni caso, l’appellante ha depositato due prospetti di calcolo già in fase preprocessuale, dimostrando piena comprensione del petitum e della causa petendi.
Sull’elemento soggettivo, la Corte conferma il dolo, ravvisato nella consapevole violazione di molteplici obblighi. L’appellante non ha trasmesso le certificazioni uniche, né le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, non ha versato contributi previdenziali, non ha effettuato le comunicazioni obbligatorie di assunzione. Tali omissioni erano connesse al suo ruolo di responsabile del servizio finanziario. La novella dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020 non trova applicazione ratione temporis.
Il connotato doloso esclude il potere riduttivo. Quanto alla disparità di trattamento rispetto agli assolti, la Corte conferma l’assoluzione degli altri convenuti, ormai passata in giudicato, e l’infondatezza della doglianza. L’ordinanza di Cassazione invocata dall’appellante attiene a un diverso comparto contrattuale.
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Nota della Redazione
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