Perdita di chance in sanità e concorso causale nel danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 198 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità sanitaria per perdita di chance, la chance perduta è risarcibile come autonoma posizione giuridica, indipendentemente dalla dimostrazione che la sua concreta utilizzazione avrebbe determinato il conseguimento del vantaggio: è sufficiente che l’attore deduca una possibilità di sopravvivenza non meramente simbolica. Provato il nesso causale secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto a un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento è dovuto integralmente. Nel giudizio di responsabilità erariale la transazione stipulata dall’amministrazione con il terzo danneggiato non interrompe il nesso causale tra la condotta del dipendente e l’esborso per l’Erario e indica il limite massimo della condanna, ma non preclude al giudice contabile di accertare una diversa quantificazione del danno. Il concorso causale della struttura sanitaria per carenze organizzative giustifica una riduzione proporzionale della condanna del sanitario.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un primario di Ostetricia e Ginecologia per un danno erariale di euro 135.000,00, corrispondente al risarcimento versato dall’azienda sanitaria ai genitori di una bambina nata morta a seguito di errata prestazione sanitaria. La gestante, seguita dal sanitario, presentava alla 28^ settimana una crescita ridotta e, al controllo successivo, un accrescimento sotto il decimo percentile con alterazione flussimetrica dell’arteria ombelicale. Il sanitario consigliava un controllo a pochi giorni di distanza senza fissare appuntamento. Dopo dodici giorni la paziente si ricoverava per dolori pelvici; il battito fetale risultava bradicardico e la donna era trasferita in un ospedale attrezzato per la terapia intensiva neonatale, dove si constatava il decesso intrauterino del feto.
L’azienda transigeva con i genitori, che accettavano euro 135.000,00 rinunciando alle azioni risarcitorie. La Sezione territoriale condannava il sanitario al pagamento integrale. L’interessato proponeva appello, contestando tra l’altro travisamento del fatto sulla vitalità del feto, assenza di prova della chance perduta, irragionevolezza della transazione e mancata considerazione del concorso della struttura.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via prioritaria il secondo e il terzo motivo. Quanto alla prova della perdita di chance, il Collegio osserva che l’atteggiamento di rigore delle Sezioni unite penali è bilanciato dall’apertura della Cassazione civile, che ha abbandonato il modello della condizione necessaria e ammesso la risarcibilità autonoma delle chances perdute. Quando oggetto della domanda è la chance di sopravvivenza come danno emergente, è sufficiente dedurre una possibilità di sopravvivenza non simbolica, in ipotesi anche pari al 10%. Richiamando Cass. civ. n. 4400/2004, si afferma che è sufficiente provare l’inadempimento dell’obbligazione di mezzi, senza la prova del nesso tra condotta ed evento lesivo.
Nel caso concreto la condotta contestata consiste in una negligenza grave: il sanitario, consapevole della crescita patologica del feto, ha omesso di ricoverare la paziente in una struttura adeguata, di approfondire la diagnosi e di disporre un monitoraggio costante. Correttamente il primo giudice ha ritenuto risarcibile il danno da perdita di chance come danno alla situazione giuridica, indipendentemente dalla dimostrazione che la sua utilizzazione avrebbe determinato il vantaggio.
Sulla transazione, la Sezione richiama il proprio consolidato orientamento: la transazione non è fattore vincolante nel giudizio di responsabilità erariale. Il pagamento integra un elemento fattuale liberamente valutabile, sindacabile nella ragionevolezza dell’accordo e nella consistenza del risarcimento. Essa non interrompe il nesso causale e indica il limite massimo della condanna, ma non preclude una diversa quantificazione. L’estraneità del sanitario all’accordo non lede il suo diritto di difesa. L’accordo non si fonda su scelte irragionevoli o abnormi.
Sul primo motivo, il Collegio ritiene fondata la tesi della vitalità del feto all’ingresso in ospedale: il tracciato cardiotocografico riporta un commento controfirmato sulla frequenza cardiaca materna asincrona, indice del rilevamento contemporaneo delle due attività; le oltre sette ore trascorse tra ricovero ed estrazione sono compatibili con un decesso durante il trasferimento. Tuttavia, il nesso causale non si sposta sul medico del pronto soccorso: la scelta del trasferimento era obbligata, essendo l’ospedale di Narni non attrezzato per il parto prematuro.
La Sezione accoglie invece il quarto motivo, riconoscendo il concorso causale dell’azienda sanitaria per le carenze organizzative nel fronteggiare l’emergenza, nella misura del 50%. L’appello è quindi parzialmente accolto e la condanna ridotta a euro 67.500,00, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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