Pensione privilegiata al militare transitato nei ruoli civili decorre dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 242 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare dichiarato permanentemente non idoneo al servizio per infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio e transitato nei corrispondenti ruoli civili dell’amministrazione non è definitivamente cessato dal servizio. Non ricorre, pertanto, l’ipotesi di liquidazione d’ufficio del trattamento privilegiato prevista dall’art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che presuppone la cessazione dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio. Trova invece applicazione il combinato disposto dell’art. 167, comma 2, e dell’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973: la pensione privilegiata è liquidata a domanda e, se questa è presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare della Marina Militare, dopo il congedo è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa. In seguito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, l’INPS gli ha liquidato la pensione privilegiata con decorrenza dal primo febbraio 2022, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione presentata il 27 gennaio 2022.

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dell’Istituto, sostenendo che il trattamento dovesse decorrere dal giorno della cessazione del servizio militare, coincidente con l’assunzione nei ruoli civili. Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo l’estromissione e condividendo l’operato dell’INPS, e l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso. All’esito dell’udienza il giudizio è stato definito con rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico individua la questione esclusivamente nella decorrenza economica del trattamento privilegiato. Non sono in contestazione né la dipendenza da causa di servizio della patologia riconosciuta, né il fatto che il transito nei ruoli civili sia stato determinato da infermità mai dichiarate dipendenti da causa di servizio.

Su questa base il giudice esclude la fattispecie della liquidazione d’ufficio. L’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, al comma 1, la riserva al dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio; il comma 2 dispone che in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.

Poiché la cessazione dal servizio militare è avvenuta per patologie non dipendenti da causa di servizio, non può configurarsi l’ipotesi invocata dal ricorrente. Assume rilievo, invece, l’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui, per le liquidazioni a domanda presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il giudice chiarisce poi che l’espressione “giorno in cui è sorto il diritto” va riferita alla data del collocamento a riposo, coincidente con la cessazione dal servizio militare. Il trattamento decorre dunque dal giorno del congedo solo se la domanda è presentata entro due anni da tale evento; diversamente decorre dal mese successivo alla domanda. Nel caso concreto la domanda è stata trasmessa il 27 gennaio 2022 e la liquidazione dal primo febbraio 2022 risulta corretta.

A sostegno della conclusione il giudice richiama l’orientamento prevalente delle Sezioni di Appello e la giurisprudenza della Corte, secondo cui la norma sulla liquidazione d’ufficio va riferita alla cessazione definitiva dal servizio senza prosecuzione del rapporto nei ruoli civili; il transito nei ruoli civili impedisce di considerare l’interessato definitivamente cessato dal servizio e rende la domanda il dies a quo della liquidazione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore di ciascuna amministrazione convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *