Ricongiunzione contributiva e computo integrale del servizio presso scuole militari (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 569 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato computo integrale dei periodi di servizio coperti da contribuzione, prestati come docente civile convenzionato presso le scuole militari, integra un pregiudizio previdenziale ingiustificato. La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, implica il trasferimento dell’intera posizione assicurativa dalla gestione di provenienza a quella di destinazione, senza possibilità di frazionamento. I contributi previdenziali costituiscono un bene ai sensi dell’art. 1, Prot. I, CEDU; il loro versamento deve produrre un vantaggio per il lavoratore, pena un’espropriazione sostanziale senza indennizzo. Il rapporto degli insegnanti incaricati nelle scuole militari, regolato dalla legge n. 1023/1969 e dal d.m. 20.12.1971, va qualificato come pubblico impiego non di ruolo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente civile convenzionato presso la Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare di Caserta, chiedeva la rideterminazione della pensione in godimento dall’1.09.2014, contestando il mancato computo dei periodi lavorativi dall’1.01.1979 al 20.03.2001.
Aveva presentato domanda di ricongiunzione il 3.02.2014. L’INPS aveva riconosciuto solo 9 anni, relativi al periodo fino al 31.12.1987, ritenendo gli ulteriori periodi già utili a pensione ma non computandoli integralmente. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, l’interessato agiva davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, poiché l’accertamento dei periodi di servizio costituisce presupposto del riconoscimento delle annualità utili. Ha poi rigettato l’eccezione di prescrizione: la domanda del 7.12.2018 e il ricorso amministrativo dell’1.03.2019 hanno effetto interruttivo, in applicazione dell’art. 2935 c.c.
Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul sistema previdenziale pluralistico: la ricongiunzione, quale regola generale per il completamento dei periodi assicurativi, valorizza tutti i periodi versati presso gestioni diverse. Ha citato Corte cost. n. 267/2004 e Corte cost. n. 147/2017, secondo cui il trasferimento riguarda la posizione assicurativa nella sua integrale consistenza.
Quanto alla qualificazione del rapporto, la Corte ha richiamato la legge n. 1023/1969 e il d.m. 20.12.1971, osservando che l’incarico di insegnamento presso le scuole militari configura rapporto di impiego non di ruolo, come affermato da Cons. Stato, IV Sez., n. 98/1992.
Poiché non risultavano intellegibili le ragioni del mancato computo dell’intero periodo, il ricorso è stato accolto, con condanna dell’INPS alla riliquidazione e all’integrazione del contributo di ricongiunzione. Il riscatto del periodo di studi universitari è stato dichiarato inammissibile per difetto di domanda amministrativa e per novità. Assorbita la domanda di pensione supplementare.
Nota della Redazione
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