Estinzione del giudizio pensionistico per mancata prova di notifica del decreto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 326 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, ove non sia data prova della rituale notifica alla controparte del decreto di fissazione dell’udienza, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio. I principi di oralità, concentrazione e immediatezza, propri del rito del lavoro e applicabili al processo pensionistico, impongono la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza. La regola va letta alla luce degli art. 24 e 111 Cost. e degli art. 181 e 309 c.p.c., in un’interpretazione costituzionalmente orientata al principio di ragionevole durata del processo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare calcolato con il sistema c.d. “misto”, ha chiesto la rideterminazione della pensione con l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, cioè la rideterminazione della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.

Il ricorso non risulta notificato nei termini di legge, così che l’INPS non si è costituito. All’udienza nessuno è comparso per il ricorrente e la controparte non era presente. La questione arriva alla decisione del giudice unico perché dagli atti manca la prova della regolare instaurazione del contraddittorio rispetto al decreto di fissazione dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che agli atti non è presente la prova della rituale notifica alla parte resistente del decreto di fissazione dell’udienza, pur comunicato a cura della Segreteria in data 19.09.2023. Da tale carenza trae la conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il percorso argomentativo si fonda sui principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, ritenuto applicabile anche a quello pensionistico pubblico. In caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, tali principi impongono la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il giudice richiama gli art. 24 e 111 Cost. e gli art. 181 e 309 c.p.c., ai quali va data un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il parametro è duplice: da un lato la ragionevole durata del processo, dall’altro l’efficienza processuale. Su questa base la definizione anticipata del giudizio diventa la conseguenza coerente della mancata comparizione.

La decisione non esamina nel merito la domanda di rideterminazione ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, perché l’estinzione assorbe ogni valutazione sul diritto vantato. Le spese sono dichiarate compensate. Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *