Spese economali fuori limite non regolamentari legittimano la condanna (Corte dei Conti Sez. II App. n. 197 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il deposito del conto giudiziale presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente integra la domanda, sicché non è configurabile ultrapetizione quando la decisione collegiale ecceda i limiti della relazione del magistrato istruttore, atto di mero impulso processuale. Tuttavia la decisione che statuisca su una irregolarità non contestata e non sottoposta al contraddittorio viola l’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 7, comma 2, c.g.c., salvo che l’appellante abbia investito la questione nel merito, rendendo possibile la cognizione piena in appello. Nel merito, il superamento dei limiti regolamentari di spesa non determina di per sé ammanco, ove la spesa rientri tra quelle previste dal regolamento economale; la sola violazione del principio di annualità non giustifica l’addebito se il contabile dimostra la capienza della cassa al momento dell’acquisto. L’economo risponde invece delle spese prive di documentazione giustificativa e di quelle estranee alle finalità istituzionali.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 172/2023, ha dichiarato irregolari i conti giudiziali relativi alla gestione economale degli esercizi 2018 e 2019 di una azienda ospedaliera, condannando l’agente contabile al pagamento complessivo di euro 42.968,60. Le contestazioni riguardavano spese prive di documentazione, esborsi qualificati come sopravvenienze passive ed eccedenze rispetto ai limiti regolamentari.

L’agente contabile ha proposto appello, deducendo la nullità per ultrapetizione, l’assenza di colpa grave, la legittimità della condotta conforme alla prassi aziendale e la mancata considerazione del ruolo di altri soggetti. La Procura generale, pur escludendo l’ultrapetizione, ha chiesto l’accoglimento per violazione del contraddittorio con rinvio al primo giudice.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove da una precisazione sul giudizio di conto: esso non si incardina con una citazione della Procura, ma automaticamente con il deposito del conto, che costituisce l’agente in giudizio e integra la domanda. Pertanto la relazione del magistrato istruttore, prevista dall’art. 147 c.g.c., è atto di impulso e non delimita il petitum. Non è dunque configurabile ultrapetizione quando il collegio ecceda le conclusioni del relatore.

Il Collegio ravvisa però una diversa violazione. Su una irregolarità non evidenziata dal magistrato istruttore — le spese eccedenti il limite regolamentare — il giudice di primo grado ha deciso senza indicare alle parti la questione rilevata d’ufficio e senza assegnare un termine per le difese. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla cosiddetta terza via (Cass. Sez. Un. n. 20935 del 2009), la Corte afferma che tale omissione vulnera l’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., espressamente richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., e il diritto di difesa.

Quanto alle conseguenze, la Sezione esclude il rinvio al primo giudice richiesto dalla Procura generale. L’art. 199, comma 1, lett. b), c.g.c., nel riferirsi all’integrazione del contraddittorio, concerne la mancata chiamata del litisconsorte necessario, non ogni vizio del contraddittorio. Poiché la natura devolutiva dell’appello impone il riesame pieno e l’appellante ha censurato nel merito il diniego di discarico, la Corte può decidere direttamente.

Nel merito, il superamento dei limiti di spesa non comporta di per sé ammanco, se la spesa rientra tra quelle regolamentari: l’appello è accolto per gli importi di euro 1.600 (2018) e euro 20.067,17 (2019). Analogamente, per le sopravvenienze passive rileva accertare se lo slittamento derivi da cassa incapiente o da tardiva fatturazione: la sola violazione del principio di annualità non basta, e l’appello è accolto per euro 571,25 (2018) e euro 10.156,41 (2019). Restano invece confermati gli addebiti per spese prive di documentazione giustificativa e per esborsi estranei alle finalità istituzionali, come addobbi e catering. Il danno complessivo è rideterminato in euro 10.573,76.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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