Responsabilità erariale del dirigente e danno indiretto da contratti illegittimi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 216 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno indiretto, il dirigente che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato in esecuzione di una procedura di stabilizzazione disciplinata dall’art. 1, comma 560, legge n. 296/2006 non risponde del pregiudizio riconducibile alla illegittimità dei precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti da altro dirigente. Non è configurabile il travisamento della sentenza civile che abbia accertato cumulativamente la responsabilità dell’ente, poiché diversi sono i soggetti e gli elementi costitutivi delle due responsabilità. La colpa grave non è esigibile quando, al momento della stipula, la valutazione della legittimità dei contratti pregressi era preclusa e non prevista dalla disposizione che disciplinava la procedura di stabilizzazione.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il responsabile dell’Area finanziaria-tributi di un Comune, chiedendone la condanna al pagamento di euro 20.008,66 in favore dell’ente, in relazione al riconoscimento di un debito fuori bilancio di euro 64.490,03 ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000. Il pregiudizio derivava dalla condanna del Comune in una controversia di lavoro: il Tribunale aveva qualificato come subordinato, fin dall’origine, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di una dipendente e aveva liquidato il risarcimento per il divieto di conversione del rapporto nel pubblico impiego.

Il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente la domanda, escludendo la responsabilità per il contratto a tempo determinato stipulato nel 2008 e ravvisandola invece per i successivi contratti di somministrazione, con danno commisurato a euro 1.500,00. La Procura ha proposto appello, deducendo l’erronea scomposizione delle violazioni e il travisamento della sentenza civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo principale, incentrato sulla pretesa unitarietà della serie contrattuale. La Corte rileva che l’ipotesi di danno indiretto è costruita dalla Procura come risultante di una pluralità di contratti, rispetto ad alcuni dei quali l’appellato non ha avuto alcun ruolo. La sentenza civile, del resto, ha ad oggetto rapporti giuridici e soggetti diversi rispetto al giudizio contabile, con elementi costitutivi del tutto differenti.

Dirimente è la circostanza che la serie contrattuale complessivamente lesiva abbia visto l’intervento di una pluralità di soggetti che hanno confezionato e sottoscritto i singoli contratti. Per quanto riguarda l’appellato, è pacifico che egli non abbia partecipato alla sottoscrizione dei contratti di co.co.co. di cui si assume l’illegittimità.

Il contratto a tempo determinato stipulato con la dipendente già assunta con co.co.co. ricadeva nella fattispecie dell’art. 1, comma 560, legge n. 296/2006, che riservava una quota dei posti delle prove selettive ai titolari di contratti di collaborazione. I presupposti dell’assunzione erano stati attestati nella delibera di approvazione del piano triennale del fabbisogno e nella successiva direttiva della Giunta, con obbligo conformativo in capo al dirigente.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude la colpa grave. La condotta contestata — il mancato rilievo dell’illegittimità dei contratti pregressi — non è esigibile, poiché al momento della stipula era preclusa all’appellato qualsiasi valutazione incidenter tantum, non prevista dalla disposizione che disciplinava la stabilizzazione. L’eventuale rifiuto di sottoscrivere avrebbe esposto l’ente a una giusta rivendicazione della dipendente, senza elementi oggettivamente impedienti.

Il motivo subordinato sulla misura del risarcimento è pure respinto: la quantificazione operata dal primo giudice è correttamente parametrata alla durata dei soli contratti di somministrazione, in adesione al principio del concorso causale, rispondendo ciascuno dell’illecito per la parte che vi ha preso. L’appello è integralmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *