Irrevocabile il riscatto della laurea una volta perfezionatosi (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 59 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto del periodo relativo al corso legale di laurea fuoriesce dalla sfera di signoria del privato una volta che sia giuridicamente perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza, poiché esso persegue ed esaurisce la propria funzione nell’incremento dell’anzianità contributiva. A perfezionamento avvenuto, il quadro previdenziale non tollera retrocessione di sorta: non è ammessa la revoca né la rinuncia al rimborso delle somme versate, non trattandosi di posizioni disponibili. Tale conclusione non è scalfita dalle censure di violazione dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, che non trova applicazione nella materia previdenziale, né dai vizi di eccesso di potere, poiché il processo pensionistico ha natura di giudizio sul rapporto e non sull’atto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato all’Inps, il 10 gennaio 2023, istanza di revoca e rinuncia al rimborso della somma versata per il riscatto del periodo relativo alla durata legale del diploma di laurea in giurisprudenza, quadriennale, chiedendo il riconoscimento del proprio asserito diritto di revoca del riscatto.
L’Inps aveva rigettato l’istanza con nota n. 1300 del 14 marzo 2023. Il ricorrente ha allora adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, deducendo la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto molteplici figure sintomatiche. L’Inps si è costituito eccependo, in via preliminare, la propria estraneità rispetto al provvedimento di riscatto, emesso dal Ministero dell’Interno; quest’ultimo è stato evocato in giudizio con ordinanza di integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che il contraddittorio è stato ritualmente integrato con il Ministero dell’Interno, che ha depositato relazione istruttoria adesiva alle eccezioni dell’Inps. Supera poi l’eccezione preliminare dell’Ente, riconoscendone la legittimazione a contraddire, quanto meno in ragione della riconducibilità all’Inps del provvedimento di diniego impugnato.
Nel merito, il giudice ritiene che l’istanza di revoca non trovi cittadinanza nell’ordinamento. Il diritto al riscatto fuoriesce dalla disponibilità del privato quando si sia giuridicamente perfezionato, perseguendo ed esaurendo la funzione di incrementare l’anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza. Nel caso concreto il riscatto ha spiegato i suoi effetti nel 1994; non è oggi possibile rinunziarvi né chiederne la revoca, non trattandosi di posizioni disponibili.
L’argomentazione si fonda su un indirizzo consolidato. La Suprema Corte, con la pronuncia Cass. civ. n. 15814 del 2002 (e già Cass. civ. n. 8750 del 1999), ha statuito che non è possibile la revoca o la rinuncia al riscatto del corso legale di laurea una volta perfezionatosi, realizzandosi con l’incremento dell’anzianità contributiva la finalità dell’istituto, senza che si determini alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati. L’indirizzo è stato confermato dal Giudice contabile (C. conti, Sez. Sicilia, n. 596 del 2021).
Quanto alle censure sul difetto di motivazione e sull’istruttoria, la Corte osserva che la natura di giudizio sul rapporto propria del rito pensionistico priva di consistenza i vizi veicolati, che avrebbero senso solo in un giudizio sull’atto. L’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 non si applica alla materia previdenziale, come enunciato dallo stesso disposto positivo. Opera comunque l’art. 21-octies l. n. 241 del 1990, che consente di parlare di non annullabilità del provvedimento ove il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il ricorso è quindi rigettato in ogni sua parte. Le spese processuali sono integralmente compensate, in applicazione dell’orientamento della Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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