Maneggio di denaro pubblico e qualifica di agente contabile anche con strumenti di pagamento elettronico (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 132 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il maneggio di denaro, ai sensi dell’art. 610 del r.d. n. 827/1924, va inteso in senso ampio e comprende anche l’attività di riscossione delle entrate pubbliche effettuata mediante POS o altri strumenti di pagamento elettronico. I soggetti incaricati di tale riscossione assumono la qualifica di agenti contabili, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ipotesi in cui le somme riscosse confluiscano direttamente nel conto del tesoriere, senza transitare nella disponibilità materiale dell’incaricato. Il versamento diretto degli introiti da parte degli utenti non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile, che si fonda sulla disponibilità giuridica e sul potere di gestione del denaro pubblico, sebbene la qualificazione debba sempre essere verificata in concreto, alla luce della normativa di riferimento.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Cartura (PD), per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto un parere in materia di contabilità pubblica. Il quesito verte sulla posizione dei soggetti che ricevono pagamenti per conto dell’Ente mediante l’impiego di POS e strumenti elettronici. In particolare, è stato chiesto se il maneggio di valori si configuri anche in tale modalità di riscossione, se a tali soggetti debba essere attribuita la qualifica di agente contabile e se la risposta sia affermativa anche quando i versamenti confluiscano direttamente nel conto del tesoriere.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta, ritenendoli sussistenti sia sul profilo soggettivo, essendo la richiesta sottoscritta dal Sindaco, sia su quello oggettivo, per l’attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica e per il suo carattere generale ed astratto.
Nel merito, richiamata la consolidata giurisprudenza contabile secondo cui la nozione di maneggio di denaro va interpretata in senso esteso, il Collegio ha ricondotto i pagamenti elettronici al concetto di denaro pubblico. L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti tramite sistemi elettronici, sancito dall’art. 5 del d.lgs. n. 82/2005, ha valore sistematico e implica la riconducibilità di tali flussi alla disciplina dell’agente contabile. Si è pertanto affermato che chi riscuote tramite POS maneggia denaro pubblico e riveste detta qualifica.
Quanto al terzo quesito, la Corte ha osservato che il fatto che le somme riscosse confluiscano direttamente nel conto del tesoriere non esclude la qualifica di agente contabile. La giurisprudenza citata, tra cui la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 438/2025, chiarisce che il versamento diretto è una peculiare modalità di riscossione che non incide sulla titolarità del munus qualora sussista comunque una disponibilità, ancorché solo giuridica, delle somme.
La Sezione ha infine precisato che l’inquadramento deve avvenire con un approccio prudente, basato sull’analisi della fattispecie concreta e della normativa di riferimento, rifuggendo da soluzioni aprioristiche, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha reso il parere nei termini motivati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.