Danno erariale da mancata interruzione della prescrizione: difetto di nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 171 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per omessa interruzione della prescrizione di crediti vantati dall’Amministrazione, il danno da mancata entrata presuppone che il credito sia assistito dai requisiti di certezza, concretezza e attualità; in loro assenza il pregiudizio è meramente ipotetico e non giustifica l’esercizio dell’azione di responsabilità. Il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento va valutato con giudizio di prognosi postuma secondo il canone del più probabile che non: l’omissione rileva solo se il comportamento doveroso, ove tenuto, avrebbe ragionevolmente evitato il danno. Esso va escluso quando l’azione di recupero, ex ante, non avrebbe verosimilmente consentito alcun incameramento utile per l’incapienza del debitore privato.
Il Fatto
La Regione Sardegna è proprietaria di un immobile sito in Elmas, adibito a “Centro Servizi Integrati per l’Agricoltura”. A partire dal 1997 e fino al 2022 una porzione del cespite è stata occupata da un’Associazione con personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipata da soggetti privati, senza la corresponsione di alcun canone o indennità.
Secondo la Procura Regionale, una deliberazione della Giunta del 1997 non costituiva titolo giuridico sufficiente, avendo demandato ogni decisione a successivi accordi mai conclusi. L’atto interruttivo del 2011 non sarebbe stato rinnovato dai dirigenti succedutisi nel Servizio Demanio e Patrimonio, con conseguente prescrizione quinquennale dei crediti. Da qui la contestazione, a titolo di colpa grave, di un danno da mancata entrata di Euro 149.573,60, ripartito tra due Direttori pro tempore in ragione dei rispettivi periodi di incarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta la domanda risarcitoria. In via pregiudiziale dichiara inammissibile l’istanza di CTU proposta da una difesa, perché irrilevante e non decisiva: il compendio documentale consente una ricostruzione fedele della vicenda. Richiama sul punto il principio secondo cui il richiedente è gravato dell’onere di dimostrare il rapporto di causalità logica tra la circostanza trascurata e la soluzione data alla controversia.
Nel merito, il Collegio procede per ragione più liquida e ritiene non convincente la tesi attorea sotto due profili tra loro connessi. Anzitutto manca l’elemento strutturale del danno erariale: l’Associazione non ha mai riconosciuto il debito, invocando l’assegnazione a titolo di comodato gratuito e l’accollo degli oneri di gestione, e nessuna pronuncia giudiziale ha accertato il credito. La Regione non ha incardinato alcuna azione di recupero. Ne deriva che il pregiudizio, prima della prescrizione, era solo ipotetico e potenziale, controverso sia nell’“an” che nel “quantum”, con riflessi riduttivi derivanti dal regime agevolato previsto per gli Enti non commerciali.
Anche il nesso causale difetta. La Sezione ricostruisce la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza e tra causalità materiale e causalità giuridica, richiamando gli artt. 40 e 41 cod. pen., l’art. 1223 cod. civ. e l’art. 1227 cod. civ.. Nelle condotte omissive occorre individuare l’obbligo specifico o generico violato, proiettando poi il comportamento non tenuto sul versante eziologico mediante l’enunciato controfattuale. Applica il canone della probabilità logica e del più probabile che non, richiamando Cass. civ. Sez. III n. 21619 del 2007, Sez. Un. n. 581 del 2008 e successive conferme di legittimità e del giudice amministrativo.
Il giudizio prognostico dà esito negativo. Qualsivoglia azione della Regione non avrebbe verosimilmente prodotto incameramenti utili: il debitore era un soggetto privato, potenzialmente incapiente e privo di beni da aggredire, e la Procura non ha dedotto indici di solvibilità. L’Ente avrebbe semmai sostenuto ulteriori oneri per spese legali. Escluso il danno da perdita di chance, le altre eccezioni restano assorbite. I convenuti sono assolti, con liquidazione delle spese legali a carico dell’Amministrazione regionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.