Dipendenza da causa di servizio e rinvio al primo giudice per classifica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 217 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello pensionistico, disciplinato dall’art. 170, comma 1, c.g.c., la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la sua classificazione tabellare costituiscono questioni di fatto, sottratte al sindacato del giudice centrale d’appello. Ove l’Amministrazione abbia riconosciuto in via amministrativa la dipendenza da causa di servizio, per effetto dell’unicità dell’accertamento medico-legale sancita dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, la relativa questione è coperta da cessata materia del contendere e non può più essere disconosciuta ai fini del trattamento di privilegio. Residua allora la sola classificazione della patologia. Se la sentenza di primo grado è omissiva su tale punto dirimente, per essersi arrestata all’esito negativo sulla causa di servizio, il giudice d’appello annulla la pronuncia e rimette gli atti al primo giudice per il merito e per le spese, a norma dell’art. 170, comma 1, c.g.c.. Nella categoria dell’omessa motivazione rientrano anche i casi in cui il vizio sia correlato all’esito decisorio o emerga per il factum superveniens ritualmente dedotto in gravame.
Il Fatto
Il militare in congedo assoluto per riforma aveva impugnato il decreto con cui l’Amministrazione gli aveva negato la pensione privilegiata tabellare per l’infermità “tiroidite cronica in trattamento”, ritenuta non dipendente da causa di servizio sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
La Sezione giurisdizionale regionale aveva rigettato il ricorso. Il soccombente ha proposto appello, deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria ed erronea valutazione del rischio tipizzato dall’esposizione a uranio impoverito e a micro e nano particelle di metalli pesanti durante il servizio in teatro operativo estero. Nelle more, per effetto di una pronuncia del giudice amministrativo, il Ministero della Difesa ha chiesto un riesame del fascicolo: il Comitato ha giudicato l’infermità dipendente da fatti di servizio e ha riconosciuto l’equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte dà preliminarmente atto che il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto dell’istanza di sospensione è passato in giudicato. La notifica dell’appello ai soggetti non impugnanti assolve alla funzione di litisdenuntiatio ai sensi dell’art. 183, comma 3, c.g.c.: la parte costituitasi che non proponga impugnazione incidentale non ha diritto alla condanna alle spese.
Nel merito, l’appello è fondato. Il Ministero della Difesa ha eccepito la cessata materia del contendere, avendo riconosciuto la patologia come dipendente da causa di servizio, sia pure ai fini dell’equo indennizzo. Il riconoscimento è conseguito all’annullamento del precedente parere del Comitato, a opera del giudice amministrativo, che ha ritenuto sufficiente, in presenza di elementi probabilistico-statistici, la dimostrazione del rapporto causale, salvo prova contraria di fattori esogeni di autonoma ed esclusiva portata eziologica.
La Corte richiama il principio per cui l’impossibilità di stabilire un nesso diretto e univoco non rende pretendibile la dimostrazione del rapporto causale con certezza assoluta. Il mancato approfondimento istruttorio sull’esposizione al rischio e sulle modalità di impiego riverbera conseguenze invalidanti sulla congruità del parere recepito dall’Autorità emanante.
La stessa difesa ammette che, per l’unicità dell’accertamento sancita dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, la dipendenza non può più essere disconosciuta. Il nuovo parere ha qualificato gli eventi di servizio come fattori concausali efficienti e determinanti sull’insorgenza o sull’aggravamento dell’affezione: la circostanza è ormai pacifica.
Residua la sola classificazione della patologia. Si tratta di questione di fatto preclusa al giudice d’appello, ma la sentenza impugnata è del tutto omissiva, perché l’esito negativo sulla causa di servizio ha impedito ogni approfondimento fattuale. Ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., il giudice d’appello che annulla la sentenza per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente costituente questione di fatto rimette gli atti al primo giudice per il merito e per le spese del grado.
Nota della Redazione
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