Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 15 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata riassunzione del giudizio contabile entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della cessazione della causa di sospensione ne comporta l’estinzione. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi degli artt. 107 e 111 del codice di giustizia contabile. La sospensione del giudizio disposta in attesa della decisione della Corte costituzionale non esonera le parti dall’onere di chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Un ex appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, confluito nel Corpo di Polizia Penitenziaria, ha agito per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema misto previsto dall’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, in luogo del calcolo operato dall’INPS sulla base dell’art. 44 del medesimo d.p.r.
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendo l’art. 54 applicabile al solo personale militare e non al personale della Polizia Penitenziaria, forza di polizia ad ordinamento civile dopo la smilitarizzazione. Proposto appello, il giudizio è stato sospeso con ordinanza in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990. Definita la questione, la segreteria ha comunicato la cessazione della sospensione; non essendo intervenuta riassunzione nel termine, il Presidente ha fissato l’udienza.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta una questione esclusivamente processuale. Il thema decidendum non è l’applicabilità dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, ma la sorte del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione. L’art. 107 del codice di giustizia contabile impone alle parti di chiedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione, la fissazione dell’udienza di prosecuzione, salvo che il provvedimento di sospensione abbia già fissato l’udienza.
Il successivo art. 111 stabilisce che il processo si estingue quando le parti non provvedano a riassumere o proseguire il giudizio nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Il quarto comma qualifica l’estinzione come effetto che opera di diritto, dichiarabile anche d’ufficio con sentenza.
La Corte verifica in concreto il decorso del termine. La segreteria ha comunicato alle parti costituite, in data 06/03/2023, la cessazione della causa di sospensione, per gli effetti dell’art. 107 c.g.c.. Entro i tre mesi successivi nessuna istanza di riassunzione è stata presentata.
Ne deriva l’estinzione del giudizio, conseguenza automatica del mancato esercizio dell’onere processuale. La richiesta dell’INPS in udienza di dichiarare l’estinzione è dunque accolta, ma la pronuncia non riposa su una scelta discrezionale: il Collegio constata il verificarsi del fatto estintivo previsto dalla legge.
Sul piano delle spese, la Sezione richiama l’art. 111, ottavo comma, c.g.c., che per il giudizio estinto ne lascia il carico alle parti che le hanno sostenute. Il dispositivo non liquida pertanto alcun importo in favore della parte vittoriosa sul piano processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.