Contributi agricoli non dovuti e preclusioni antimafia: danno erariale e dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 73 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La corresponsione di contributi pubblici a un soggetto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge integra di per sé una spesa dannosa, in quanto pagamento di somme sine titolo, con conseguente obbligo di risarcimento a carico del percettore. Le preclusioni previste dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 — tanto per le misure di prevenzione definitivamente applicate (comma 1) quanto per le sentenze di condanna per i delitti dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (comma 8) — operano in modo assoluto e precludono l’accesso alle agevolazioni in assenza della successiva riabilitazione di cui all’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. La falsa attestazione del possesso dei requisiti, resa in sede di domanda di aiuto, è causalmente efficiente rispetto al danno e sostiene la responsabilità amministrativa per dolo.
Il Fatto
La procura regionale chiedeva la condanna del titolare di un’impresa individuale dedita all’allevamento di bovini e alla produzione di latte crudo al risarcimento di euro 7.328,08 in favore dell’ARCEA, oltre rivalutazione e interessi. La domanda muoveva da una notizia di danno della Guardia di finanza e riguardava finanziamenti pubblici a carico del Fondo F.E.A.G.A. percepiti dal 2011 al 2018 per le annualità 2011-2017.
Secondo la prospettazione attorea, l’azienda era cessata nel settembre 2010 e cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2011; il convenuto, all’atto delle istanze annuali, era privo della qualifica di imprenditore agricolo e colpito da provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, oltre che da condanne per reati associativi. Da qui la contestazione di un silenzio antidoveroso, idoneo a indurre in errore l’amministrazione erogante. Il convenuto non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiarava la contumacia del convenuto, regolarmente citato ex art. 140 cod. proc. civ.. Nel merito, la citazione era accolta. La Sezione ribadiva che la corresponsione di contributi non dovuti costituisce di per sé spesa dannosa, trattandosi di pagamento di somme sine titolo.
Il quadro normativo di riferimento era individuato nell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. Il comma 1 prevede il divieto di ottenere contributi e finanziamenti per le persone destinatarie di misure di prevenzione applicate con provvedimento definitivo; il comma 2 sancisce la decadenza di diritto dalle erogazioni già concesse; il comma 8 estende la sanzione a chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva ma confermata in appello, per i delitti dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Nel caso esaminato difettava anzitutto il presupposto oggettivo: l’impresa individuale, estinta con cancellazione dal registro delle imprese, non era più imprenditore agricolo professionale, con perdita del requisito basilare per accedere ai benefici. A ciò si aggiungevano i profili soggettivi: la misura di prevenzione applicata rilevava ex comma 1, la condanna per il reato associativo rilevava ex comma 8, senza che fosse intervenuta la prescritta riabilitazione.
Le dichiarazioni non veritiere rese dal percettore sui requisiti di accesso svolgevano un ruolo causalmente efficiente nel determinismo del danno. Quanto all’elemento psicologico, il Collegio ravvisava il dolo: chi rilascia dichiarazioni finalizzate a ottenere finanziamenti pubblici deve necessariamente rappresentarsi la portata di quanto dichiara. La novella di cui alla legge n. 1/2026, entrata in vigore il 23.1.2026, era ritenuta irrilevante, sia per la contumacia del convenuto sia perché l’accoglimento della prospettazione principale in termini di dolo resta fuori dal campo di applicazione della stessa.
Da qui l’accoglimento della domanda e la condanna al pagamento della somma in favore dell’ARCEA, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali al soddisfo, oltre alle spese di giudizio liquidate come da nota.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale