Nessuna sanzione al responsabile fuori dal giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 1 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 7, cod. giust. cont. non può essere irrogata al responsabile del procedimento che non abbia trasmesso e depositato il conto giudiziale reso dall’agente contabile fuori dal giudizio per resa di conto e prima dell’inutile decorso del termine fissato dal giudice monocratico. La lettura coordinata degli artt. 139, 140 e 141 cod. giust. cont. non consente di configurare un giudizio sanzionatorio autonomo e monofasico, attivabile per il mero ritardo nel deposito. Il responsabile del procedimento va assoggettato alle medesime garanzie procedurali previste per l’agente contabile, in ossequio al principio di legalità e in assenza di una espressa disposizione che preveda la sanzione per la sola omessa o ritardata trasmissione.
Il Fatto
La Procura regionale, all’esito di apposita istruttoria, accerta che gli agenti contabili del Comune avevano regolarmente e tempestivamente depositato i conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. I conti, tuttavia, erano stati trasmessi alla Sezione giurisdizionale in parte con notevole ritardo e, comunque, soltanto a seguito di un decreto istruttorio della stessa Procura. Il pubblico ministero contabile ricorre al giudice monocratico chiedendo l’acquisizione d’ufficio dei conti non ancora depositati e la condanna dei due responsabili del procedimento, per gli esercizi di rispettiva competenza, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del Comune, oltre spese di giudizio.
Con decreto n. 13, depositato il 24 settembre 2024, il giudice monocratico designato rigetta il ricorso. Avverso tale decreto la Procura regionale propone opposizione ai sensi degli artt. 133 e 141 cod. giust. cont., sostenendo che il giudice di primo grado sia incorso in un errore di fatto e di diritto per non avere distinto i conti depositati in ritardo da quelli del tutto omessi anche alla data dell’udienza. I due responsabili del procedimento non si costituiscono in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il merito dell’opposizione in assenza di eccezioni preliminari, dopo aver dichiarato la contumacia delle parti non costituite. La questione giuridica centrale riguarda l’individuazione del presupposto applicativo della sanzione prevista dall’art. 141, comma 7, cod. giust. cont., in combinato disposto con gli artt. 139 e 140 cod. giust. cont. La Procura sostiene che il ritardo nel deposito, al pari dell’omissione, integri di per sé un inadempimento grave e non giustificabile, sufficiente ad attivare il giudizio sanzionatorio, restando irrilevante la successiva trasmissione del conto.
Il Collegio ricostruisce la disciplina vigente. L’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. impone all’amministrazione di individuare un responsabile del procedimento che, espletata la verifica, entro trenta giorni dall’approvazione e previa parificazione, depositi il conto presso la Sezione giurisdizionale competente. L’art. 141, comma 7, cod. giust. cont. prevede che, se l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e questa non lo ha trasmesso e depositato, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento. Il comma 6 fissa la sanzione in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti al periodo cui il conto si riferisce.
La Corte richiama i propri precedenti e conferma l’orientamento ormai concorde della Sezione, espresso nelle diverse composizioni monocratiche. In particolare, il decesso n. 14/2024 afferma che la sanzione non può essere irrogata al responsabile del procedimento se non nell’ambito del giudizio di resa del conto e solo dopo che chi vi sia tenuto non abbia presentato il conto decorso il termine fissato dal giudice monocratico. Non risulta equo e razionale che tale figura possa essere sanzionata secondo un presunto disegno del legislatore a lui più sfavorevole e senza le garanzie procedurali previste per l’agente contabile.
Nel percorso argomentativo, il Collegio valorizza la lettura coordinata dei commi 4, 6 e 7 dell’art. 141, che conferma l’interpretazione sistematica e richiede, quale presupposto indefettibile della comminatoria, l’acquisizione d’ufficio del conto da parte del giudice monocratico. La Corte richiama anche la posizione della Sezione giurisdizionale per la Basilicata, che ha affermato il medesimo principio. L’interpretazione letterale delle fattispecie sanzionatorie, da invocarsi a maggior ragione in materia, non consente di prescindere dal dato testuale.
Il Collegio ritiene l’interpretazione restrittiva più aderente al principio di legalità, in assenza di una espressa disposizione normativa che preveda, analogamente a quanto accade per l’inadempimento dell’agente contabile, la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione nell’ipotesi di omessa o ritardata trasmissione del conto già depositato. Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio. L’opposizione proposta dalla Procura regionale è pertanto rigettata.
Nota della Redazione
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