Tempestività dei pagamenti e obblighi di pubblicazione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 27 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di pubblicazione dei dati sulla tempestività dei pagamenti, previsto dall’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, deve essere adempiuto con continuità, con cadenza annuale e trimestrale, con riferimento all’indicatore di tempestività dei pagamenti e allo stock del debito commerciale. Le informazioni sull’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini, l’indicatore annuale di tempestività e le misure adottate o previste per la tempestiva effettuazione dei pagamenti devono essere inserite nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, ai sensi dell’art. 41, d.l. n. 66/2014, con le sottoscrizioni del rappresentante legale e del responsabile finanziario. La loro collocazione in diverso atto deliberativo non integra l’adempimento previsto dalla norma.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, riscontrando la presenza di ritardi nei pagamenti del Comune di Montorso Vicentino, per il periodo riferito al primo semestre 2025, in termini di tempi medi ponderati, pari a 11,47 giorni. A seguito di nota istruttoria, il Comune ha fornito riscontro sulle pubblicazioni effettuate, sulla presenza dei prospetti nella relazione sulla gestione e sulle misure adottate. La Sezione ha quindi valutato la conformità degli adempimenti alla normativa di settore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, richiamando la direttiva 2000/35/CE e la successiva direttiva 2011/7/UE, attuate dal d.lgs. n. 231/2002 e dal d.lgs. n. 192/2012. Viene evidenziato come l’art. 7, d.l. n. 35/2013 abbia introdotto l’obbligo di registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali e come il d.l. n. 66/2014 abbia previsto, all’art. 8, gli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività e, all’art. 41, specifici obblighi informativi nelle relazioni al bilancio consuntivo.
La Sezione rileva il parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, avendo il Comune omesso la pubblicazione del dato relativo alle fatture non pagate e relative motivazioni a partire dallo stock del debito 31.12.2022, circostanza ricondotta dall’ente a un cambio del funzionario di ragioneria. Pur prendendo atto delle ragioni rappresentate, la Sezione raccomanda di ripristinare rapidamente la completa pubblicazione dei dati sui pagamenti.
Quanto all’art. 41, d.l. n. 66/2014, la Sezione osserva che il prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini e l’indicatore annuale di tempestività non risultano inseriti nella relazione sulla gestione dell’ultimo rendiconto approvato, essendo invece presenti in una deliberazione consiliare. Pur riconoscendo la presenza delle sottoscrizioni richieste, la Sezione raccomanda il puntuale rispetto delle modalità di adempimento previste dalla norma, che impone la collocazione dei prospetti nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, con l’indicazione delle misure adottate in caso di ritardi.
Con riferimento alle misure per assicurare la tempestività dei pagamenti, la Sezione prende atto degli interventi adottati dall’ente: l’assunzione di una risorsa come istruttore amministrativo, la modifica del gestionale software, la convenzione per l’esercizio associato di funzioni sociali e la valutazione di eventuali carenze di performance dei funzionari. La Sezione raccomanda il monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate, al fine di assicurare con continuità la regolare esecuzione dei pagamenti.
Nota della Redazione
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