Responsabilità contabile e cartella clinica lacunosa: onere probatorio della Procura (Corte dei Conti Sez. II App. n. 220 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per danno indiretto da malpractice medica, la lacunosa o irregolare tenuta della cartella clinica non è idonea, di per sé, a far presumere la responsabilità professionale dei sanitari né a fondare il nesso causale tra condotta ed evento lesivo. La Procura contabile è tenuta a provare la condotta illecita contestata a ciascun convenuto, senza che possa operare il diverso regime probatorio della responsabilità contrattuale civile ex art. 1218 cod. civ. In tema di consenso informato, l’art. 1, comma 7, legge n. 219/2017 esclude l’esigibilità dell’acquisizione del consenso nelle situazioni di emergenza o urgenza, dovendosi assicurare le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente ove le condizioni lo consentano.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria ha citato in giudizio quattro operatori sanitari — un primario, un ginecologo, una pediatra e un’ostetrica — per il risarcimento di un danno indiretto di ottocentomila euro, corrisposto dalla Regione a titolo di transazione stragiudiziale a seguito della nascita, con gravi complicanze, di un neonato affetto da invalidità permanenti. Secondo l’impostazione accusatoria, il danno derivava dalla non corretta esecuzione di un parto gemellare: in particolare da un’amniorexi verosimilmente anticipata del secondo sacco, da una inidonea tenuta della cartella clinica e dalla mancata acquisizione del consenso informato al taglio cesareo d’urgenza.
La Sezione regionale, con sentenza n. 11/2023, ha respinto la domanda, escludendo che fosse stata individuata la specifica condotta causativa del danno e che la difettosa tenuta della cartella potesse fondare una presunzione di responsabilità. La Procura ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 95 cod. giust. cont. per erronea valutazione delle prove e per l’omessa considerazione del difetto di consenso informato. L’ostetrica ha eccepito l’inammissibilità del gravame per novità delle contestazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità. I motivi di gravame non configurano domande nuove ai sensi dell’art. 193 cod. giust. cont., poiché già nell’atto di citazione la Procura aveva assegnato ampio rilievo alla lacunosità della cartella clinica e al difetto di consenso informato, estendendo le censure anche al ruolo dell’ostetrica.
Nel merito, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado. La tesi dell’appellante — desumere la prova di presunti errori nel secondo intervento dalla sola inappropriata tenuta della cartella — è stata giudicata abnorme e infondata. Le argomentazioni della Procura si ancorano ai principi della responsabilità contrattuale civile, dove la struttura e i sanitari sono tenuti alla prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ.; ma nella responsabilità amministrativa l’onere probatorio incombe esclusivamente sulla Procura contabile, non sussistendo alcun onere liberatorio in capo ai convenuti.
La Corte ha inoltre rilevato l’intrinseca contraddittorietà della tesi erariale: il soggetto responsabile della regolare compilazione della cartella era, per stessa ammissione dell’appellante, il primario, ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 128/1969, e il giudizio nei suoi confronti era stato dichiarato estinto per decesso. Non poteva dunque addebitarsi la lacunosità a soggetti non investiti di quella responsabilità. La cartella clinica, peraltro, è risultata sufficiente a ricostruire i fatti e a elaborare un giudizio sulla struttura sanitaria.
Quanto alla scelta di procedere al parto vaginale, la Corte ha richiamato le linee-guida che ammettono il parto vaginale nella gravidanza bigemellare biamniotica a termine con entrambi i feti in presentazione cefalica. L’intervallo di quindici minuti tra le due nascite risulta coerente con le indicazioni scientifiche richiamate nella stessa perizia di parte, che indica tra i cinque e i quindici minuti l’intervallo ottimale. L’urgenza e la rapidità dell’intervento cesareo escludono la connotazione di colpa grave.
Infine, il motivo sul consenso informato è stato rigettato. L’art. 1, comma 7, legge n. 219/2017 disciplina il consenso nelle situazioni di emergenza: i sanitari assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente ove le condizioni lo consentano. Nel caso di specie la condizione di urgenza era pacifica e il rischio di un ritardo avrebbe potuto pregiudicare la sopravvivenza del neonato. L’appello è stato respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado e liquidazione delle spese di giudizio a favore di ciascuna parte costituita.
Nota della Redazione
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