Irregolare il conto senza subconto del subagente di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 88 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata redazione di un autonomo subconto da parte del dipendente che, di fatto, provveda alla riscossione e al maneggio del denaro integra irregolarità sostanziale del conto giudiziale e non mero vizio formale. La fattispecie dell’art. 192 R.D. n. 827/1924 ricorre ogni volta che i compiti di riscossione siano ripartiti tra un contabile principale, firmatario del conto, e un contabile secondario, con concentrazione della contabilità secondaria in quella principale. Il contabile secondario è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti e deve rendere il proprio conto da unirsi a corredo di quello principale. La presentazione di un unico conto per gestioni distinte, privo dei subconti, determina confusione tra gestioni e preclude l’approvazione e l’ammissione a discarico.
Il Fatto
Il conto giudiziale n. 67855 è reso dall’agente contabile quale riscuotitore speciale di un Comune per l’esercizio 2019, con riferimento ai diritti di copia dell’Ufficio Tecnico nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019. Il conto espone riscossioni per euro 140,86 e una giacenza di cassa al 31 dicembre 2019 di euro 291,13, senza alcun riversamento annotato.
L’istruttoria rileva che l’attività gestoria è stata svolta in via di fatto da una dipendente, che ha sottoscritto le quietanze di riscossione, senza che fosse redatto un autonomo conto a corredo di quello principale. Emergono altresì il mancato riversamento in Tesoreria nei termini e l’assenza del verbale di passaggio di consegne tra agenti succedutisi. Il conto è rimesso all’esame della Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c.; l’agente contabile e la dipendente chiedono la dichiarazione di regolarità sostanziale e l’ammissione a discarico, mentre il Pubblico Ministero conclude per l’irregolarità senza addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, che consiste nell’accertamento della regolarità dei conti resi da coloro che hanno maneggio di denaro pubblico, e richiama la propria giurisprudenza (Sez. Veneto n. 28/2023): il conto deve rendere i risultati della gestione in modo certo, chiaro e continuativo, secondo il principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c. La prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di rendicontazione completa.
Il primo profilo di irregolarità riguarda la mancata redazione del subconto da parte della dipendente, qualificata subagente in ragione dell’attività di riscossione svolta di fatto e della gestione di una cassa su incarico dell’Ente. Trova applicazione l’art. 192 R.D. n. 827/1924, che impone ai contabili secondari di rendere il conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale, anche ai fini della ripartizione delle responsabilità. La presentazione di un unico conto per diverse gestioni non rispetta tale previsione e determina confusione tra gestioni (Sez. Veneto nn. 190 e 204/2025): l’irregolarità non è meramente formale quando il conto sia riassuntivo di contabilità separate affidate a singoli subagenti.
Il secondo profilo attiene al mancato riversamento delle somme, in violazione dell’art. 191 R.D. n. 827/1924 e dell’art. 76 del regolamento di contabilità dell’Ente. Il terzo riguarda l’assenza del verbale di passaggio di consegne, prescritto dagli artt. 181, 182 e 612 R.D. n. 827/1924: la sua mancanza comporta confusione tra gestioni e responsabilità solidale degli agenti per eventuali ammanchi (Sez. Veneto n. 160/2024).
Non è invece riferibile all’agente, ma all’Amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. (Sez. Veneto n. 198/2024). In applicazione dell’art. 149, comma 2, c.g.c., il conto non può essere approvato e l’agente non è ammesso a discarico; nulla sulle spese, in assenza di ammanchi.
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Nota della Redazione
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