Contributi a fondazione comunale e insussistenza del danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 221 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fondazione interamente partecipata da un ente locale, priva della struttura societaria e retta da uno statuto che ne riserva all’ente fondatore la nomina della maggioranza degli amministratori e la provvista finanziaria, va qualificata come ente strumentale del Comune, non come società in house: difetta, per la forma giuridica adottata, il presupposto per applicare la disciplina dettata per i modelli societari. Ne consegue che l’erogazione di contributi in favore di tale soggetto non integra danno erariale quando le iniziative finanziate risultino coerenti con le finalità statutarie di solidarietà sociale e sia rispettato il principio dispositivo, spettando alla Procura contabile provare gli elementi costitutivi della fattispecie. In caso di conferma della decisione di primo grado, il capo sulle spese resta intangibile se non investito da specifico motivo di impugnazione.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio aveva evocato in giudizio amministratori e dipendenti di Roma Capitale, oltre al presidente di una fondazione onlus partecipata dal Comune, contestando la erogazione di contributi pubblici a sostegno di tre progetti di cura del verde e di inclusione sociale. Secondo l’attore contabile, le somme erano state concesse in violazione del regolamento comunale per la concessione dei contributi e delle finalità statutarie della fondazione.

Con la sentenza n. 87/2023, il giudice di prime cure aveva affermato la giurisdizione contabile e respinto la domanda nel merito, applicando il criterio della ragione più liquida: i progetti erano coerenti con gli scopi della onlus, la fondazione era ente strumentale sottratto ai regolamenti richiamati e il danno era insussistente. La Procura territoriale ha proposto appello, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto tra Comune e fondazione, la non rispondenza degli obiettivi agli scopi statutari e l’omessa pronuncia sui fattori di determinazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello rileva in via preliminare che gli appellati, vittoriosi nel merito, non hanno impugnato in via incidentale le statuizioni sulla giurisdizione contabile: il capo è quindi coperto da giudicato e non è più riesaminabile.

Nel merito, la Corte esamina il primo motivo, relativo alla qualificazione del rapporto tra Comune e fondazione. Il ragionamento muove dalla constatazione che, nella vicenda, difetta il presupposto per applicare gli assetti valevoli per le società in house: trattandosi di una fondazione, manca la struttura societaria su cui quelle soluzioni ermeneutiche sono modellate. La disciplina delle società in house non è quindi suscettibile di importazione analogica.

La fondazione va invece sussunta nella categoria degli enti strumentali. A tale esito conducono gli indici elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria e domestica, richiamati anche con riferimento alla nozione di organismo di diritto pubblico e alla definizione di ente strumentale controllato. La fondazione ha personalità giuridica, è interamente partecipata dal Comune, persegue attività di sostegno dei servizi comunali e impiega la provvista finanziaria alimentata dall’ente locale; quest’ultimo esprime tre dei cinque membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, e ne ha incluso la fondazione nel Gruppo Amministrazione Pubblica.

Ne deriva che la normativa regolamentare sulla concessione dei contributi, dettata per soggetti terzi, non era applicabile. Cadono, pertanto, le censure sulla pretesa procedura di selezione pubblica e sulla violazione del regolamento. La Corte passa poi al secondo motivo, relativo alla corrispondenza tra gli obiettivi dei progetti e gli scopi statutari: la modifica dello statuto ha ampliato il perimetro di intervento, svincolando le finalità di solidarietà sociale dal collegamento necessario con situazioni di disabilità. La contestazione muove da un’accezione restrittiva dei beneficiari e delle attività, non confrontandosi con le risultanze effettive dei progetti.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che, secondo il principio dispositivo, non erano gli appellati a dover dimostrare la correttezza del proprio operato, ma la Procura a provare gli elementi costitutivi della fattispecie. La carenza di tali elementi pregiudica la configurabilità della responsabilità amministrativa. La sentenza è confermata. Quanto alle spese, la liquidazione del primo grado resta ferma, non essendo stata investita da specifico motivo di impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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