Riposi compensativi indebiti e compartecipazione dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 57 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, integra il danno erariale la condotta del dirigente di struttura complessa che attesti la propria presenza in servizio mediante causali giustificative non spettanti e consegua, per effetto di tale attestazione, la fruizione di riposi compensativi retribuiti in difetto dei presupposti contrattuali. La reiterazione della condotta, la posizione apicale e il grado di scostamento dallo standard esigibile dimostrano il carattere doloso dell’illecito, ostativo al riconoscimento del potere riduttivo. Il quantum della condanna è tuttavia suscettibile di riduzione per la compartecipazione causale dell’amministrazione danneggiata, che ha omesso l’esercizio dei propri poteri di organizzazione, vigilanza e controllo.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente di struttura complessa di un istituto zooprofilattico, contestandogli la complessiva somma di euro 25.675,35 per indebita fruizione di giornate di riposo compensativo e per l’utilizzo di beni dell’Ente per finalità personali. Le indagini, avviate su segnalazione della Procura della Repubblica, avevano ricostruito un uso improprio della sede istituzionale quale dimora e l’attestazione di turni di pronta disponibilità mai effettuati.

Dopo l’invito a dedurre, la pretesa è stata rimodulata: la voce relativa ai maggiori costi per utenze è stata ridotta a euro 625,00, poi versati dal dirigente, mentre è rimasta quella di euro 25.050,35 per gli emolumenti corrisposti a fronte di n. 65 giornate di riposo compensativo. La difesa ha invocato una prassi aziendale di utilizzo promiscuo dei codici giustificativi e la natura flessibile dell’orario dei dirigenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio, dichiarando irrilevante il dibattito sull’applicabilità di un orario di lavoro ai dirigenti di struttura complessa: la questione non è il debito orario, ma il godimento di benefici non spettanti conseguito mediante attestazioni non veritiere. La vicenda rientra nell’ambito temporale di applicazione dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, che limita la responsabilità erariale ai soli danni cagionati per dolo o colpa grave omissiva.

La condotta si articola in due comportamenti legati da derivazione causale: l’inserimento della causale ECTR al terminale marcatempo, per attestare turni di pronta disponibilità in assenza di chiamata, e l’inserimento della causale RETR, per fruire dei riposi compensativi. Il quadro contrattuale di riferimento è l’art. 27 del CCNL della dirigenza dell’Area Sanità, che subordina il recupero compensativo all’effettiva attivazione del servizio e al raggiungimento della sede, ed esclude dal servizio i dirigenti di struttura complessa.

La Corte ritiene superabile l’obiezione della prassi: delle n. 54 timbrature con causale ECTR solo undici cadono di venerdì, mentre le altre sono collocate di sabato, domenica e festivi, giorni in cui, per ammissione della stessa difesa, il servizio di pronta disponibilità era attivo. La protratta presenza in sede è stata certificata dalle videoriprese della Polizia giudiziaria e dalla perquisizione, che ha rinvenuto elettrodomestici e oggetti personali, elementi incompatibili con la chiamata dall’esterno.

Il carattere doloso è desunto da indici gravi e concordanti: la volontarietà della digitazione dei codici, il potere di auto-autorizzare le proprie assenze, la reiterazione della condotta, il contesto di abusivo utilizzo della sede e la ventennale esperienza professionale del dirigente. Per tale ragione il potere riduttivo non risulta esercitabile.

In sede di quantificazione, il Collegio ha però valorizzato la compartecipazione causale dell’amministrazione danneggiata, che non aveva adottato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità né disciplinato l’uso dei codici, tollerando la prassi illegittima. L’importo è stato pertanto dimezzato, con condanna a euro 12.525,17, al lordo delle ritenute fiscali secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 24/2020/QM/SEZ, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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