Insindacabilità della scelta di resistere in giudizio e colpa grave (Corte dei Conti Sez. II App. n. 224 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione di agire o resistere in giudizio, e di impugnare le pronunce sfavorevoli, rientra nella discrezionalità dell’ente e non è sindacabile dal giudice contabile, salvo che ricorra un’ipotesi di lite temeraria o una scelta palesemente contraria alla legge, illogica o arbitraria. Non integra colpa grave la condotta degli amministratori e dei dirigenti che si siano conformati, con ragionevole affidamento, alle indicazioni fornite da legali esterni di comprovata competenza ed esperienza, in una materia di oggettiva complessità giuridica. L’assenza di colpa grave esclude la responsabilità erariale per le spese di lite sostenute dall’ente a seguito della soccombenza, quand’anche il contenzioso si sia concluso negativamente. Parimenti, l’obbligo di denuncia del danno erariale presuppone la conoscibilità del pregiudizio e non opera quando gli amministratori abbiano potuto ragionevolmente ritenere insussistente il danno, affidandosi a pareri tecnici convergenti.
Il Fatto
La vicenda nasce da un contenzioso giuslavoristico promosso da alcuni dirigenti medici di una struttura sanitaria. Il giudice del lavoro aveva accolto le loro pretese, ritenendo illegittime le delibere con cui l’azienda aveva modificato in via unilaterale i compensi per l’attività libero-professionale intramuraria, in assenza del previo accordo sindacale. Il contenzioso si protrasse per tre gradi di giudizio, con esito sempre sfavorevole per la struttura sanitaria, che sostenne spese di lite e di difesa per l’importo complessivo di euro 31.850,83.
La Procura regionale della Corte dei conti convenne in giudizio il Direttore generale, il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario e la Responsabile del Servizio affari legali, addebitando loro il danno erariale indiretto. La Sezione giurisdizionale regionale rigettò la domanda, escludendo la condotta antidoverosa e la colpa grave. La Procura propose appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado. Il primo motivo di gravame — relativo alle spese del giudizio di cassazione — è infondato. Il Collegio ricorda che la colpa grave presuppone una leggerezza marchiana, una trascuratezza sprezzante dei doveri o l’assoluta inosservanza delle più elementari regole di prudenza, come affermato da costante giurisprudenza contabile.
Nel caso concreto, la condotta degli appellati, valutata ex ante e in concreto, non raggiunge tale soglia. Gli amministratori agirono sulla base del documento istruttorio della Responsabile del Servizio affari legali, che aveva recepito la nota di un legale esterno di comprovata competenza, il quale aveva indicato puntuali profili di criticità della sentenza d’appello. A fronte di affermazioni perentorie del professionista e in assenza di elementi di manifesta irragionevolezza, il comportamento non è censurabile in termini di colpa grave, considerata anche l’alea insita in ogni controversia.
La Corte ribadisce che la scelta di agire o resistere in giudizio, e d’impugnare le pronunce sfavorevoli, resta nella discrezionalità dell’ente, sindacabile solo in caso di lite temeraria, ipotesi non acclarata. Il recepimento delle indicazioni del legale esterno non può qualificarsi come pedissequo e censurabile. Quanto alla posizione del Direttore sanitario, il Collegio richiama l’orientamento per cui le sue competenze restano circoscritte all’ambito sanitario e igienico-sanitario, senza sconfinamenti nelle dinamiche gestorie afferenti alla contrattualistica pubblica.
Anche il secondo motivo — relativo all’omessa denuncia — è infondato. L’art. 1, comma 3, legge n. 20/1994 non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva: la responsabilità per omessa denuncia richiede dolo o colpa grave e la conoscibilità del pregiudizio in capo al soggetto obbligato. Nella specie, gli appellati hanno potuto ritenere, senza colpa grave, che non vi fosse alcun pregiudizio da segnalare, facendo affidamento sull’esigenza di salvaguardare le ragioni patrimoniali dell’ente.
La conclusione si ancora a più elementi: le controdeduzioni del Responsabile dell’Ufficio del contenzioso del lavoro, la complessità oggettiva della materia e i pareri positivi dei legali esterni sulla sussistenza dei presupposti per l’appello. L’appello è quindi rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna della struttura sanitaria alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati.
Nota della Redazione
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