Non luogo a provvedere sul controllo Corte dei conti degli atti societari (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 95 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 presuppone che l’atto deliberativo dell’amministrazione disponga la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta. Ove la deliberazione consiliare si limiti a dare mandato agli uffici e ad autorizzare il sindaco, in qualità di socio, all’esercizio di un potere di astensione, senza approvare alcun acquisto di partecipazioni, il provvedimento non è ascrivibile al perimetro degli atti sottoposti al controllo e la Sezione regionale dichiara il non luogo a provvedere. Il tenore letterale del dispositivo è l’elemento cruciale di qualificazione giuridica: rileva la sostanza della determinazione assunta, non il contesto operativo cui essa si riferisce.

Il Fatto

La società CIIP SpA, gestore del servizio idrico integrato per l’ATO Marche Sud, trasmette alla Sezione regionale di controllo per le Marche la delibera del Consiglio comunale di Castignano avente ad oggetto la discussione sulle questioni inerenti all’acquisto e alla cessione di quote societarie e le relative determinazioni. La trasmissione avviene ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, unitamente al progetto di rinforzamento industriale della società mediante acquisizione societaria e ai documenti dell’operazione.

L’atto consiliare interviene nel contesto della cessione delle partecipazioni detenute in una società e della proposta di acquisizione di altra società previa scissione della compagine. La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine alla conformità del provvedimento alle norme del TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile. Dopo le modifiche introdotte dall’art. 11 della legge n. 118/2022, l’art. 5 del TUSP prevede che l’amministrazione invii l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’articolo e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La rinnovata funzione è ricondotta alla ratio individuata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima che essa sia attuata, in ragione delle conseguenze che l’intervento pubblico in una realtà societaria esistente determina.

I parametri di verifica sono analiticamente indicati. La Corte controlla che il provvedimento contenga motivazione in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP; alle ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio; alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; alla compatibilità dell’intervento con le norme dei trattati europei, in particolare con la disciplina sugli aiuti di Stato. Verifica inoltre che l’atto sia adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Applicando tali coordinate al caso, la Sezione rileva che la deliberazione trasmessa non esprime alcuna volontà dell’amministrazione di pervenire all’acquisizione di partecipazioni societarie. Il dispositivo si limita a dare mandato agli uffici di avvalersi di una competenza specialistica e ad autorizzare il sindaco, chiamato a manifestare la volontà in quanto socio, all’esercizio di un potere di astensione, riferito sia alla proposta di cessione delle partecipazioni sia alla proposta di acquisizione societaria previa scissione. Il tenore letterale del dispositivo, elemento cruciale per cogliere la sostanza del provvedimento sotto il profilo della qualificazione giuridica e degli effetti, conduce a escludere che la delibera rientri nel perimetro degli atti sottoposti al controllo.

Poiché non è disposto alcun acquisto di partecipazioni, né dirette né indirette, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere. Restano ferme le considerazioni già formulate nel parere reso con le deliberazioni dalla n. 46/2024/PASP alla n. 92/2024/PASP, con le quali si era rilevata la non conformità dell’operazione societaria alle norme del TUSP, rimarcando che la costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni locali deve ritenersi fortemente circoscritta a esigenze eccezionali. La pronuncia è trasmessa all’amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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