Irretroattività della limitazione di responsabilità dell’agente della riscossione alla sola colpa grave (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 25 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 110 del 2024, confluito nell’articolo 214, comma 10, del decreto legislativo n. 33 del 2025, introduce una disciplina transitoria che esclude l’avvio di giudizi di responsabilità erariale a carico dell’agente della riscossione per condotte gravemente colpose, salvo il dolo, con due sole eccezioni: per le quote affidate a decorrere dall’1 gennaio 2025, qualora dalla mancata notifica della cartella o di atti interruttivi sia derivata la prescrizione o la decadenza del diritto di credito; per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, solo se la prescrizione consegua a inadempimenti posti in essere a decorrere dall’8 agosto 2024. La regola non opera retroattivamente: per le condotte anteriori all’8 agosto 2024, l’azione resta soggetta al regime ordinario di responsabilità per colpa grave, ma la sua proposizione, se successiva a tale data, è comunque preclusa. Ne consegue la natura inammissibile dell’azione avviata dopo l’entrata in vigore della norma per fatti risalenti.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore ex lege di Riscossione Sicilia s.p.a., per sentirla condannare al pagamento di circa euro 83.000 per danno erariale derivante dalla gestione negligente della riscossione di tributi, poi annullati in sede contenziosa per prescrizione o vizi di notifica delle cartelle.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 178 del 2025, accoglieva parzialmente la domanda per alcune cartelle, condannando l’Agenzia per colpa grave. L’appellante contestava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’azione, invocando l’applicazione dell’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 110 del 2024, che limita la responsabilità dell’agente della riscossione alle sole ipotesi dolose.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce il contenuto del comma 10 dell’articolo 214 del decreto legislativo n. 33 del 2025, norma ricognitiva del decreto legislativo n. 110 del 2024, che preclude l’avvio di giudizi di responsabilità per condotte gravemente colpose dell’agente della riscossione, salvo il dolo, con eccezioni tassative.
La prima eccezione riguarda le quote affidate dal 1 gennaio 2025, per le quali la prescrizione o la decadenza del credito derivante da mancata notifica della cartella o di atti interruttivi legittima l’azione anche per colpa grave. La seconda eccezione concerne le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, ma solo per gli adempimenti — quali la notifica di atti interruttivi — posti in essere dall’8 agosto 2024, data di entrata in vigore del decreto originario.
La Corte corregge la lettura del primo giudice, che aveva ritenuto applicabile il regime ordinario di responsabilità per colpa grave alle condotte antecedenti all’8 agosto 2024. Tale interpretazione contrasta con la lettera della norma: per tutte le quote affidate entro il 31 dicembre 2024, l’azione è proponibile solo per dolo, restando la colpa grave perseguibile esclusivamente nei ristretti limiti della seconda eccezione.
Nella fattispecie, l’atto di citazione risulta depositato e notificato in data successiva all’8 agosto 2024 per quote affidate in epoca antecedente, con prescrizioni verificatesi ben prima di tale data. Il richiamo al comma 2, lettera b), dell’articolo 214 non soccorre, disciplinando tale disposizione il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione, non già l’azione di responsabilità erariale.
La Corte accoglie pertanto l’appello e dichiara inammissibile l’azione di responsabilità avviata dal pubblico ministero per intervenuta preclusione normativa, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del codice di giustizia contabile.
Nota della Redazione
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