Ricongiunzione contributiva e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 16 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ricongiunzione contributiva dinanzi alla Corte dei conti, la sopravvenuta adozione, in pendenza di causa, del provvedimento che riconosce la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere. Il pieno soddisfacimento della posizione creditoria, conseguente a un comportamento di autotutela dell’ente previdenziale, integra ragione di estinzione del giudizio anche in assenza di rinuncia agli atti. In tale evenienza, il giudice può superare il criterio della compensazione virtuale delle spese e disporne la compensazione, valorizzando la condotta processuale del resistente che abbia dato seguito all’azione amministrativa dopo la proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha ricevuto dall’INPS un provvedimento di ricongiunzione senza oneri di un periodo complessivo di diciassette anni, sette mesi e ventisette giorni. Il provvedimento, però, non ricomprendeva ulteriori periodi coperti da contribuzione — riscatto degli studi universitari, mesi di lavoro presso una società privata, presso un’altra azienda informatica e come insegnante presso vari istituti — per circa tredici anni complessivi.
Dopo due istanze di correzione dei conteggi, rimaste senza riscontro, l’Istituto ha comunque trasferito i contributi di riscatto e quelli versati nella gestione ex ENPALS presso il Fondo Lavoratori Pubblici. Il ricorrente ha allora chiesto il ripristino della situazione contributiva anteriore al provvedimento di ricongiunzione, con il ritrasferimento della contribuzione alle gestioni di provenienza, nonché l’accertamento dell’effettiva contribuzione accreditata nel Fondo Lavoratori dello spettacolo per un breve periodo del 2002, non risultante dalla documentazione INPS.
La Motivazione della Corte
L’INPS si è costituito eccependo la tardività della rinuncia alla ricongiunzione, che doveva essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento, pena l’accettazione tacita. La difesa pubblica ha fondato la perentorietà del termine non sull’art. 2 L. n. 29/1979, ma sull’art. 26 L. n. 315/1967, richiamando una circolare informativa INPDAP n. 72/2002. La rinuncia, ha sostenuto, non può essere tacita o implicita, per esigenze di certezza dell’azione amministrativa, e solo nella ricongiunzione onerosa il mancato assolvimento dell’onere economico determina la revoca.
Il giudice, all’udienza del 31 ottobre 2025, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 164 c.g.c.: possibilità per il ricorrente di riformulare espressamente la revoca della richiesta di ricongiunzione con efficacia retroattiva e impegno dell’Istituto ad accettarla, in considerazione della erronea documentazione presentata dall’INPS all’interessato. Le parti hanno accettato la proposta e il giudizio è stato rinviato.
L’INPS ha poi depositato il provvedimento con cui è stata effettuata la ricongiunzione di un ulteriore periodo, con allegato prospetto di riconoscimento della maggiorazione di servizio per un intervallo del 2002, da computarsi in sede di domanda pensionistica. All’udienza le parti hanno concordemente chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte ha ritenuto che il pieno riconoscimento dell’avvenuta soddisffazione della posizione creditoria consenta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, valorizzando il comportamento processuale del resistente. Quest’ultimo, si legge, merita di essere incentivato al fine di agevolare futuri comportamenti virtuosi in autotutela a seguito del ricorso, invece di accanirsi in contenziosi meramente dilatori.
La Sezione ha pertanto ritenuto equo, in un bilanciamento di contrapposti interessi, superare il principio della compensazione virtuale e procedere alla compensazione delle spese processuali, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione.
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Nota della Redazione
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