Appello pensionistico limitato ai soli motivi di diritto e sindacato sulla motivazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 246 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni l’appello è limitato ai soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., e il controllo sulla motivazione è ammesso soltanto quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione ovvero presenti motivazione meramente apparente, logicamente inconciliabile, perplessa o obiettivamente incomprensibile. Il vizio di motivazione su questioni di fatto e medico-legali integra violazione di legge solo in tali ipotesi estreme. È consentito al giudice utilizzare, come elemento di prova, la consulenza tecnica disposta in un diverso giudizio, purché la stessa sia stata evocata dalle parti e versata nel compendio documentale di causa. La domanda subordinata volta a un trattamento temporaneo più favorevole è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando quel trattamento sia già stato riconosciuto in altro giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare di leva collocato in congedo assoluto per riforma in seguito a infortunio dipendente da causa di servizio, impugnava davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania il decreto che gli aveva concesso un’indennità una tantum pari a tre annualità di pensione privilegiata di ottava categoria. Chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia almeno di ottava categoria o, in subordine, un indennizzo di consistenza superiore.
Il primo giudice rigettava la domanda principale e dichiarava inammissibile quella subordinata per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la consulenza tecnica d’ufficio disposta in un precedente giudizio e acquisita al compendio documentale. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva appello, censurando la valutazione delle prove, l’omessa considerazione del giudicato e il difetto di motivazione, oltre alla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema del giudicato esterno. Il primo giudice non aveva affatto ritenuto valido il giudicato, ma aveva escluso che le statuizioni di una precedente sentenza potessero riverberarsi sul giudizio in trattazione, proprio per la mancata formulazione della pertinente eccezione di parte. La censura dell’appellante muove dunque da una lettura inesatta della decisione impugnata.
Il Collegio richiama il regime dell’appello in materia pensionistica, regolato dall’art. 170 c.g.c., che limita l’impugnazione ai soli motivi di diritto. Le doglianze dell’appellante, sostanzialmente volte a sollecitare una rimeditazione dell’ascrizione a categoria attraverso una diversa valorizzazione di questioni fattuali, si pongono in estrema prossimità del confine dell’inammissibilità; la Corte le esamina tuttavia nella loro dimensione esteriore, per verificarne la coerenza con tale regime.
Quanto al vizio di motivazione, le Sezioni riunite hanno chiarito che esso è deducibile, su questioni di fatto e medico-legali, solo quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente, logicamente inconciliabile, perplessa o incomprensibile. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 84 del 2003, ha confermato che il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto, escludendo il sindacato sulla sufficienza della motivazione.
Nel caso concreto, la consulenza medico-legale formata in un altro processo era stata espressamente evocata dalle parti e depositata agli atti, entrando così nel compendio documentale e divenendo utilizzabile come elemento di prova. La motivazione che sorregge la non ascrivibilità delle infermità aggravate a categoria di pensione è esente da censure, dando conto di un regolare processo valutativo e di un esito coerente con le premesse. Il rigetto della domanda principale e l’inammissibilità di quella subordinata sono pertanto confermati, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.