Acquisizione di immobile da destinare a caserma dei Carabinieri: ammissibile per il Comune al ricorrere di determinate condizioni (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 53 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile che un Comune acquisisca un bene al proprio patrimonio indisponibile per destinarlo a caserma dell’Arma dei Carabinieri, purché tale operazione risponda al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico e sia preceduta da un’attenta valutazione della congruità del corrispettivo. L’azione amministrativa deve svolgersi nel rispetto dei canoni generali di tutela della concorrenza e della parità di trattamento, nonché dei principi di buon andamento e di equilibrio di bilancio di cui agli artt. 97, 119 e 81 Cost.. La decisione finale deve essere motivata, dando conto delle valutazioni compiute, inclusa un’attenta ponderazione del successivo contratto da sottoscrivere con l’Amministrazione dell’interno e delle spese future a carico dell’Ente. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato, e per esso del Ministero dell’interno, in materia di accasermamento in senso stretto e di razionale distribuzione territoriale dei presidi di polizia.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo sulla possibilità di acquisire un immobile al patrimonio comunale, anche partecipando ad un’asta pubblica con un valore massimo di acquisto, per destinarlo a caserma dell’Arma dei Carabinieri. L’Ente intendeva in tal modo evitare la perdita del presidio dell’Arma, considerata la sua funzione di garanzia per la sicurezza della comunità amministrata.
Il quesito, nel sottolineare la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, evidenziava il quadro normativo che riconosce agli Enti locali la possibilità di concorrere alla cura di tale interesse. La domanda verteva sulla legittimità di un simile acquisto, da far confluire nel patrimonio indisponibile, in assenza di specifiche modalità di destinazione dell’immobile all’Amministrazione statale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione del Sindaco è stata riconosciuta in quanto rappresentante legale dell’Ente. Quanto all’ammissibilità oggettiva, il Collegio ha escluso che la questione potesse essere sussunta nell’ambito della nuova funzione consultiva di cui all’art. 2 della L. n. 1/2026, non ricorrendo alcuna connessione con l’attuazione del PNRR o del PNC. La richiesta è stata, pertanto, ricondotta alla disciplina di cui all’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003.
Nel merito, la Sezione ha rilevato che, così come formulato, il quesito risultava inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché non connotato dai caratteri della generalità e dell’astrattezza. La scelta delle modalità concrete di acquisizione dell’immobile, indicata nella partecipazione ad un’asta pubblica, è stata ritenuta una valutazione discrezionale di esclusiva competenza dell’Amministrazione. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del quesito, riformulandone i contenuti in termini astratti per poter esprimere il proprio orientamento.
Nel delineare il quadro normativo e giurisprudenziale, la Sezione ha richiamato l’art. 117, comma 2, lett. h), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma ha anche evidenziato come l’art. 118 Cost. e la legislazione di settore, tra cui l’art. 1, comma 439, della L. n. 296/2006 e l’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 95/2012, riconoscano un ruolo attivo agli Enti locali. La giurisprudenza contabile richiamata è concorde nell’ammettere l’acquisto di un immobile da parte di un Comune da concedere ad un’Amministrazione statale, quale il Ministero dell’interno, ove risponda al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico.
La Corte ha precisato che le spese di accasermamento in senso stretto, ossia i lavori di adeguamento di un immobile per la sua riconversione in caserma, restano di competenza del Ministero dell’interno. Ha inoltre sottolineato che la pianificazione della dislocazione territoriale dei presidi di polizia è funzione esclusiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con cui l’aspirazione del Comune deve trovare coordinamento. Alla luce di tali principi, la Sezione ha concluso che l’acquisizione è possibile alle condizioni indicate, ferma restando la necessità di motivare la decisione e di ponderare il contratto con l’Amministrazione dell’interno e le spese future.
Nota della Redazione
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