Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 303 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e delle società a partecipazione regionale preclude ogni giudizio di conto nei loro confronti, per difetto di legittimazione passiva. La qualità di agente contabile, nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, spetta al soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto e, trattandosi di partecipazioni societarie, ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Il deposito del conto giudiziale parificato costituisce il requisito essenziale che abilita l’agente in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; in sua assenza il giudizio è improcedibile. L’improcedibilità non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione, sicché il conto deve essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’esercizio 2019 presentato dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale. Il magistrato istruttore, con relazione n. 48/2025, ha prospettato al Presidente della Sezione la improcedibilità della gestione, segnalando una serie di irregolarità formali e contestando la stessa qualifica di agente contabile.
Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno è comparso né per l’agente contabile né per l’amministrazione; il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo formale: il conto giudiziale non risulta di fatto sottoscritto, essendo stata apposta la sola dicitura di conformità informatica senza sottoscrizione digitale. Difetta così il requisito minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome.
Un secondo profilo di improcedibilità riguarda l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato abilita l’agente in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 618 del r.d. n. 827/1924, è elemento imprescindibile per l’esame giudiziale. Sul punto la Sezione richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Il passaggio centrale riguarda la qualifica soggettiva. L’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale. Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni, in conflitto di interesse perché componenti degli organi della società partecipata. Essa collideva con la legislazione statale, che identifica l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni, e quindi, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio, come desumibile dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del r.d. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c..
Caducata la norma regionale, non può più affermarsi la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né può riconoscersi in capo allo stesso un maneggio di fatto. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva ad causam e l’improcedibilità del giudizio. La pronuncia non definisce però la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2019, con onere dell’amministrazione di acquisirlo e parificarlo ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.
Nota della Redazione
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